Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49464 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49464 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che la prima censura dedotta nel ricorso di NOME COGNOME, relativa alla violazione di legge per omessa rivalutazione della pericolosità sociale dell’imputato, è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con l’appello.
Rilevato che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro generiche. E ciò a fronte di un iter motivazionale non manifestamente illogico e giuridicamente corretto della sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in cui si evidenzia che il fatto di reato non può essere ritenuto né di particolare tenuità né non abituale, in considerazione della pervicacia manifestata dall’imputato nel recarsi presso gli uffici della Questura alla guida della propria autovettura, incurante del fatto che gli fosse stata revocata la patente; e che a ciò va aggiunta la sussistenza, nonché la gravità, di numerosi precedenti penali emergenti dal casellario giudiziale, due dei quali relativi alla violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.