Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49419 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49419 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e del vizio di motivazione – sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, in cui si contesta la ritenuta sussistenza dei due precedenti specifici che, seppure riscontrata, non inciderebbe sulla motivazione nel suo complesso. Nella quale, al pari di quella della sentenza di primo grado, si fa comunque riferimento alle venti condanne per reati contro il patrimonio a riprova dell’abitualità della condotta criminosa e, quindi, della pericolosità dell’agente, oltre che, comunque, alle gravi modalità della azione criminosa, avendo, invero, esibito l’imputato la patente revocata mai restituita all’autorità amministrativa e, così, dimostrato una volontà elusiva rispetto agli accertamenti dell’autorità preposta al controllo della circolazione stradale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che non si confronta col resto della motivazione, limitandosi a contestare il solo riferimento ai due precedenti specifici – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.