Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49072 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49072 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI COGNOME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 del GIUDICE DI PACE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Genova con l’impugnata sentenza dichiarava NOME COGNOME (CUI COGNOME) colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter d .Igs. 286 del 1998 – contestatogli per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Genova, fatto accertato il 18/09/2020- e, per l’effetto, lo condannava alla pena di euro 6.700,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo Difensore, deducendo come unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione sin relazione alla mancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Giudice di pace ha spiegato, in termini in questa sede incensurabili, che il comportamento oggetto di addebito non può considerarsi particolarmente tenue, cioè scarsamente offensivo, in ragione della eccessiva protrazione temporale dell’inottemperanza, essendo trascorso un lasso di tempo particolarmente rilevante (oltre un anno e cinque mesi) tra l’emissione dell’Ordine del Questore (4.12.2018) e l’accertamento della sua inottemperanza (8.9.2020).
Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l’istituto di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, non potendosi ipotizzare, tenuto conto della protrazione nel tempo della condotta considerata, l’occasionalità e la particolare tenuità dell’offesa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023