Particolare tenuità del fatto: i limiti nel traffico di stupefacenti
La recente pronuncia della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sull’applicabilità della particolare tenuità del fatto nei reati concernenti gli stupefacenti. Non basta invocare la norma per ottenere l’esclusione della punibilità, ma occorre che la condotta presenti caratteristiche di reale esiguità.
L’analisi del caso concreto
Un imputato, condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso lamentando la mancata applicazione dell’esimente prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere considerato di lieve entità, richiedendo dunque l’assoluzione per particolare tenuità del fatto.
La Suprema Corte ha tuttavia rilevato un difetto strutturale nel ricorso: la mancanza di un confronto critico con le motivazioni della sentenza di appello. Il giudice di secondo grado aveva infatti già ampiamente giustificato il diniego del beneficio basandosi su dati oggettivi e soggettivi.
I criteri di esclusione della tenuità
Secondo i giudici di legittimità, due fattori principali hanno impedito il riconoscimento della particolare tenuità del fatto in questa fattispecie:
1. Il numero di dosi: La detenzione di un quantitativo elevato di dosi medie giornaliere è incompatibile con un’offesa di scarsa entità.
2. La condotta post-delittuosa: Il comportamento tenuto dal soggetto successivamente alla commissione del reato è stato valutato negativamente, precludendo un giudizio di benevolenza da parte dell’ordinamento.
Implicazioni della decisione
La decisione ribadisce che il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve scardinare logicamente i punti della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il ricorso viene dichiarato inammissibile, comportando anche sanzioni pecuniarie.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La difesa non è riuscita a dimostrare l’illogicità della sentenza di merito, la quale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la gravità oggettiva della detenzione (numero di dosi) e la personalità del reo desunta dalla sua condotta successiva ai fatti. Tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, se correttamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sentenza conferma che, in materia di stupefacenti, la soglia per accedere alla particolare tenuità del fatto è molto alta e richiede una prova rigorosa della minima offensività della condotta, sia sotto il profilo quantitativo che comportamentale.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto per droga?
Viene negata quando il numero di dosi detenute è elevato o quando il comportamento dell’imputato dopo il reato è giudicato negativamente dai giudici.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto della domanda, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Il giudice può valutare il comportamento dopo il reato?
Sì, la condotta tenuta successivamente ai fatti è un elemento fondamentale per decidere se applicare o meno la causa di non punibilità per tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5810 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5810 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 26167/2025 Intili
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, D.P.R. 309/1990);
EsamiNOME il motivo di ricorso;
Considerato che il motivo con cui la difesa lamenta la violazione di legge e la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non confronta con le motivazioni con cui il giudice di appello ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, alla luce dell’elevato numero di dosi di sostanza stupefacente detenuta nonché della negativa condotta tenuta dall’imputato successivamente ai fatti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026