Particolare tenuità del fatto: i limiti legati ai precedenti penali
La particolare tenuità del fatto è un istituto che permette l’esclusione della punibilità quando l’offesa è di scarsa entità e il comportamento non è abituale. Tuttavia, la giurisprudenza recente ribadisce che la storia criminale del reo gioca un ruolo determinante nell’accesso a questo beneficio.
Il caso: invasione di immobili e precedenti penali
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per l’invasione di un immobile. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la motivazione dei giudici di merito fosse carente o errata.
L’analisi dei fatti ha però rivelato un quadro ben diverso: l’imputato non solo era gravato da quattro precedenti penali per reati legati agli stupefacenti e uno per tentata estorsione, ma aveva già occupato abusivamente lo stesso immobile in passato. Questi elementi hanno portato i giudici a qualificare la condotta come espressione di una precisa abitualità criminale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dalla difesa erano una mera ripetizione di quanto già esposto in appello, senza apportare nuovi elementi critici validi. La Cassazione ha confermato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il diniego del beneficio, basandosi su dati oggettivi riguardanti la personalità e la condotta recidiva del ricorrente.
Il concetto di abitualità nel reato
L’abitualità è l’ostacolo principale all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Non si può parlare di fatto tenue quando il reo dimostra una propensione a delinquere o quando il reato è inserito in un contesto di illegalità reiterata. Nel caso di specie, la pluralità di condanne precedenti e la reiterazione specifica del reato di invasione hanno reso impossibile la concessione dell’esimente.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione della condotta. La Corte ha stabilito che la presenza di cinque precedenti penali complessivi e la recidiva specifica nel medesimo illecito costituiscono prove inconfutabili di un comportamento abituale. Tale abitualità impedisce per legge il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, poiché l’istituto è riservato a condotte isolate e realmente episodiche che non riflettono una pericolosità sociale costante del soggetto.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla condanna del ricorrente non solo alle spese processuali, ma anche al pagamento di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di non utilizzare il ricorso di legittimità come strumento per riproporre questioni di merito già risolte. Per chi affronta un processo penale, è essenziale comprendere che la particolare tenuità del fatto richiede un’assenza di abitualità che deve essere valutata attentamente alla luce dell’intero certificato penale dell’imputato.
Quando la particolare tenuità del fatto viene negata per abitualità?
Viene negata quando il soggetto ha commesso più reati della stessa indole o è gravato da diversi precedenti penali che dimostrano una condotta non occasionale.
Cosa accade se si ripropongono in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda se i giudici di secondo grado hanno già motivato correttamente.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente è tenuto a versare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9658 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9658 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e giuridicamente corrette, avendo la Corte d’appello rilevato sia l’abitualità del comportamento dell’imputato – in quanto gravato da quattro precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e da un precedente penale per tentata estorsione -, sia che il COGNOME aveva già in precedenza invaso il medesimo immobile, circostanze, queste, che sono state del tutto legittimamente ritenute ostative alla concessione del beneficio di cui al suddetto art. 131-bis cod. pen., e con le quali il ricorrente ha anche del tutto omesso di confrontarsi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.