Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6967 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6967 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con il primo motivo, NOME COGNOME si duole dell’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha negato sul rilievo dell’abitualità della condotta, desunta dai numerosi precedenti, anche specifici, annotati nel certificato del casellario giudiziale;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuamente, dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
l’abitualità della condotta, che ricorre quando l’autore abbia commesso, anche successivamente al reato per cui si procede, almeno altri due reati della stessa indole, osta all’applicazione dell’istituto a prescindere dal concreto coefficiente di offensività della condotta;
che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche che i giudici di merito hanno giustificato in considerazione del nutrito curriculum criminale dell’imputato, espressivo di notevole capacità a delinquere;
che la decisione impugnata è, dunque, supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62 -bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di riten o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a pren in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che r prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicch anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» ( 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 20/11/2025.