Particolare Tenuità del Fatto: Quando e Come Chiederla per Evitare l’Inammissibilità
Nel processo penale, la tempistica delle richieste difensive è cruciale. Sollevare una questione nel momento sbagliato può compromettere irrimediabilmente l’esito del giudizio. Un esempio lampante riguarda l’istituto della particolare tenuità del fatto, una causa di non punibilità che, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, non può essere invocata per la prima volta nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso in Esame
Un soggetto veniva condannato per la violazione dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), una norma che punisce determinate inosservanze a misure di prevenzione. La condanna veniva confermata anche dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto in Cassazione
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte era puramente procedurale. Poteva l’imputato, per la prima volta nel giudizio di Cassazione, chiedere che il suo comportamento venisse qualificato come di particolare tenuità e, di conseguenza, non essere punito? La difesa sosteneva implicitamente questa possibilità, ma la Corte ha seguito un orientamento consolidato e rigoroso, respingendo la tesi difensiva.
L’inammissibilità per tardività della richiesta
I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato un dato di fatto decisivo: la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. non era mai stata formulata nel corso del giudizio di appello. Questo ha reso la censura inammissibile nel successivo grado di giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale del nostro sistema processuale, cristallizzato nell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma vieta di dedurre con il ricorso per Cassazione questioni che non sono state prospettate nei motivi di appello. In altre parole, il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter introdurre nuove argomentazioni, ma un controllo sulla legittimità delle decisioni precedenti.
La Corte ha richiamato un suo precedente (Sentenza n. 4835 del 2021), secondo cui la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la norma era già in vigore al momento della sentenza impugnata. Inoltre, in assenza di una specifica richiesta della parte, il giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) non ha alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio sulla sussistenza di tale causa di non punibilità.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’inammissibilità ha comportato non solo il rigetto della richiesta, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per gli operatori del diritto: ogni strategia difensiva deve essere pianificata e attuata nei tempi e nei modi corretti. La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è una difesa nel merito che deve essere avanzata durante i giudizi di primo e secondo grado. Attendere il giudizio di Cassazione è una mossa tardiva e controproducente, che porta a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici per l’assistito. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione di tutte le possibili cause di esclusione della punibilità sin dalle prime fasi del processo.
È possibile chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale questione non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità se non è stata precedentemente dedotta nei motivi di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
Il giudice d’appello è obbligato a valutare d’ufficio la sussistenza della particolare tenuità del fatto?
No, secondo l’orientamento citato nell’ordinanza, in assenza di una specifica richiesta da parte della difesa, il giudice di merito non ha l’obbligo di pronunciarsi d’ufficio sulla relativa causa di esclusione della punibilità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13420 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all’art. 7 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;
con il motivo di ricorso, COGNOME lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che:
non risulta che la causa di esclusione della punibilità sia stata chiesta nel giudizio di appello;
la censura è inammissibile alla luce del condiviso orientamento secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773);
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025