Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42850 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza del 17 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con la quale NOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 648 cod. pen., per avere acqu comunque ricevuto un telefono cellulare oggetto di furto.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME lamentando l’omessa derubricazione del reato nella contravvenzione di cui all’a 712 cod. pen.: in particolare, ai tre elementi valorizzati dal primo giudice del telefono, prezzo di acquisto, mancata indicazione dell’identità del vendi la Corte di appello ne aveva aggiunti altri, senza considerare una parte dichiarazioni dell’imputato, che aveva effettuato una verifica sul sito della della liceità della utilizzabilità del telefono, e che il telefono era stato contanti, e per questo l’operazione non era tracciabile; inoltre, il valore di che avrebbe dovuto insospettire l’imputato era stato giudicato basso in ba valutazioni errate, il telefono era stato acquistato da un privato del qual stati chiesti i dati quattro mesi dopo l’acquisto e il profitto era consistito n del telefono per una chiamata durata 21 secondi.
1.2 Il difensore eccepisce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., vist Corte di appello aveva operato una valutazione peggiorativa della posizio dell’imputato, passando dal dolo eventuale riconosciuto dal primo giudice a que intenzionale, con un giudizio disancorato da qualsiasi emergenza probator quanto al danno, il difensore evidenzia che il telefono era stato restituito do quattro mesi alla parte lesa, che aveva comunque beneficiato di una poli assicurativa.
1.3 II difensore lamenta che la richiesta di conversione della pena ai sensi d 20-bis cod. pen. era stata rigettata con una motivazione contraddittoria ed illo rispetto ai fatti ed alla motivazione del giudice di primo grado, non valutan alcun modo la documentazione in atti relativa allo stato patrimoniale dell’imput
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato quanto al secondo motivo proposto.
1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso si deve rilevare che le cens proposte attengono al merito e sono pertanto inammissibili: infatti, gli aspet giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del signifi degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo s capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legitti di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giud
legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o d di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/201 Rv. 253099); ciò premesso, la Corte di appello ha evidenziato nelle pagine da 7 sia gli elementi di prova a carico dell’imputato che l’impossibilità di rico la fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha sottoline le modalità esecutive del fatto, “che denotano, ad onta della form incensuratezza, notevole capacità delinquenziale dell’imputato, il qu evidentemente in contatto con circuiti criminali in grado di intercettare e proc apparecchi elettronici di illecita provenienza in funzione della successiva mes circolazione previa rigenerazione, ha acquisito la disponibilità del telefono cel sottratto…”; trattasi di motivazione illogica, non essendovi alcun elemento desumere un contatto con ambienti criminali se non l’acquisto di un telefo cellulare oggetto di furto, comportamento singolo che non può quindi denotar una abitualità dello stesso; la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare da altri elementi si potesse ricavare la suddetta abitualità (la stessa Corte “procurare apparecchi elettronici”, utilizzando quindi il plurale quando qui parlando di un solo apparecchio), senza ricorrere a presunzioni che, allo s appaiono disancorate dai fatti contestati, posto che ai fini della configurabili causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto il giudiz tenuità non può fondarsi sulla valutazione di elementi che non hanno costitu oggetto di un accertamento giudiziale.
1.3 In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di ap di Napoli per nuovo giudizio sul punto; il terzo motivo di ricorso deve rite assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art.131-bis cod. pen., con ri per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 17/10/2024