Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Omesso Esame Porta all’Annullamento
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 23895 del 2024, offre un’importante lezione sul dovere del giudice d’appello di esaminare tutte le questioni sollevate dalla difesa. Il caso ruota attorno all’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, e dimostra come un’omissione procedurale possa portare all’annullamento di una sentenza di condanna. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione fondamentale.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna all’Omesso Esame in Appello
La vicenda processuale ha inizio con la condanna di un individuo da parte del Tribunale di Roma per due reati: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione. L’imputato, tramite il suo difensore, presenta appello, chiedendo, tra le altre cose, l’assoluzione per entrambi i reati in virtù della particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che l’offesa arrecata fosse minima e che l’imputato non avesse precedenti penali.
La Corte d’appello di Roma, tuttavia, nel riformare parzialmente la sentenza, si è comportata in modo peculiare. Ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 474 c.p. ma, per quanto riguarda la ricettazione, ha confermato la responsabilità penale, limitandosi a rideterminare la pena. Nella sua motivazione, la Corte ha completamente ignorato il motivo di appello relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., omettendo qualsiasi valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la non punibilità.
La Decisione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
Di fronte a questa palese omissione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio il mancato esame del motivo d’appello. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha evidenziato come la Corte territoriale si sia limitata a prendere atto della prescrizione per un capo d’imputazione, senza però svolgere alcuna analisi sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per il reato residuo, sebbene tale richiesta fosse stata espressamente formulata nell’atto di appello.
Questo errore procedurale è stato considerato decisivo. La valutazione sulla tenuità dell’offesa e sull’assenza di abitualità del comportamento richiede un’analisi di merito che è di competenza esclusiva del giudice del fatto (Tribunale e Corte d’appello) e non del giudice di legittimità (la Cassazione). Non avendo la Corte d’appello effettuato tale valutazione, ha violato il diritto di difesa dell’imputato. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma solo limitatamente a questo punto, e ha rinviato il caso ad un’altra sezione della Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio che dovrà, questa volta, esaminare compiutamente il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni: Il Dovere del Giudice di Valutare Ogni Motivo d’Appello
La motivazione della Cassazione è chiara e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il giudice dell’impugnazione ha l’obbligo di rispondere a tutte le doglianze sollevate dalle parti. L’omesso esame di un motivo di appello costituisce un vizio della sentenza che ne determina l’annullamento, poiché lede il diritto della parte a vedere esaminate le proprie ragioni.
Nel caso di specie, la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. non era generica, ma specifica e argomentata. Richiedeva una valutazione concreta su due aspetti: la modestia del danno e dell’offesa e le condizioni personali dell’imputato (l’assenza di precedenti). Ignorare tale richiesta ha significato negare all’imputato una possibilità prevista dalla legge di andare esente da pena. La Corte Suprema, citando un proprio precedente (sentenza Agati n. 36119/2017), ha ribadito che la specificità del motivo d’appello impone una risposta puntuale da parte del giudice.
Conclusioni: L’Importanza della Valutazione Completa degli Atti
Questa sentenza riafferma un principio fondamentale per la tutela dei diritti nel processo penale: la completezza della valutazione del giudice. Non è sufficiente che una sentenza sia logicamente coerente; deve anche essere esaustiva nel rispondere a tutte le questioni sollevate. L’omissione, anche su un singolo punto, può compromettere la validità dell’intera decisione.
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a formulare motivi di appello chiari e specifici e, per i giudici, un richiamo al dovere di esaminarli con la dovuta attenzione. Per i cittadini, è la garanzia che ogni loro argomentazione difensiva, se ritualmente proposta, dovrà essere presa in seria considerazione prima di giungere a una decisione finale.
Cosa accade se un giudice d’appello non esamina uno specifico motivo di impugnazione?
Secondo la Corte di Cassazione, l’omesso esame di uno specifico motivo di appello costituisce un vizio della sentenza. Tale omissione comporta l’annullamento della decisione, in quanto lede il diritto della parte a ricevere una risposta motivata su tutte le questioni sollevate.
Perché la sentenza della Corte d’Appello è stata annullata in questo specifico caso?
La sentenza è stata annullata perché la Corte d’Appello non ha valutato la richiesta della difesa di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) riguardo al reato di ricettazione. Nonostante la richiesta fosse espressamente contenuta nell’atto di appello, i giudici di secondo grado hanno omesso qualsiasi valutazione in merito.
In cosa consiste la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
È una disposizione (art. 131-bis c.p.) che consente di non punire l’autore di un reato quando l’offesa è di minima gravità, tenuto conto delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, e quando il comportamento dell’autore non è abituale. È una valutazione che spetta al giudice di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23895 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA in BANGLADESH
avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 25 marzo 2021 nei confronti di NOME, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui al capo A) (art. 474 cod. pen.), perché prescritto, e confermando il giudizio di responsabilità per il residuo reato di ricettazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali, in relazione all’omesso esame del motivo di appello con cui era stato richiesto il riconoscimento dell’ipotesi del fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., in ragione della modestia dell’offesa e del danno, nonché delle condizioni personali del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Con l’atto di appello la difesa, con il primo motivo di impugnazione, aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., in relazione ad entrambi i reati originariamente contestati, mettendo in rilievo la particolare tenuità dell’offesa arrecata e l’assenza di precedenti condanne.
Nessuna valutazione è stata espressa al riguardo dalla Corte territoriale che, dopo aver riportato il contenuto del motivo di appello relativo all’applicazione della causa di non punibilità esclusivamente con riguardo al reato di cui al capo A), si è limitata a dare atto dell’intervenuta estinzione per prescrizione di quel reato, senza valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta pronuncia assolutoria rispetto alla residua imputazione (richiesta che, invece, era espressamente contenuta nell’atto di appello).
L’omesso esame del motivo di appello, che richiede evidentemente valutazioni in fatto sia in punto di tenuità dell’offesa correlata alla realizzazione del fatto di reato, sia con riguardo all’assenza del carattere dell’abitualità, come tali sottratte al giudizio di legittimità, comporta l’annullamento della sentenza impugnata (a fronte della specificità del motivo di appello: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 – 01, in tema di applicabilità dell’art 131 bis cod. pen.), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma perché provveda ad esaminare il motivo di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 23/4/2024