Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6770 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 6770  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GUARDIA PERTICARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
a
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Brescia il 10 ottobre 2022, in parziale riforma della senten appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Brescia il 9 febbraio 2022, all’esi dibattimento, ha riconosciuto NOME responsabile dei reati di omissione di soccorso stradale e di “fuga” di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28 commessi in unità di tempo e di azione il 1° giugno 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con l’aumento ex art. 81 cod. pen., alla pena stimata di giustizia, ha riconosciuto all’imputato il beneficio della non menzione; con conferma nel resto
 Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiduci affidandosi a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo censura violazione dell’art. 130 cod. proc. pen., asseritamente causativa di nullità assoluta della sentenza per violazione della regola sulla competenz funzionale, per avere la Corte di appello omesso di provvedere, pur essendovi tenuta, sull correzione degli errori materiali in cui è incorso il Giudice di primo grado sia nel dispo della sentenza sia anche nell’ordinanza di correzione dell’errore materiale emessa dal Tribunale il 7 aprile 2022, cioè addirittura dopo il deposito dell’appello della RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione che si rinviene alle pp. 9-10 della sentenza impugnata punto di asserito urto tra le vetture, di cui una condotta dell’imputato (BMW) ed un’al guidata dalla persona offesa (Renault Clio). Infatti, mentre la Corte di appello afferma che stato un impatto tra i due veicoli, seppure minimo, tale urto, in realtà, non vi sarebbe stato, come emergerebbe sia dalla testimonianza dell’autista dell’autobus Bolzoni sia da “segni” presenti sulla carrozzeria della vettura BMW guidata dall’imputato.
2.3. Con il terzo motivo si duole di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità de motivazione in punto di responsabilità dell’imputato sulla responsabilità del sinistro, sarebbe da attribuirsi esclusivamente alla condotta del conducente della Renault Clio, che infatti – si segnala – è stato sanzionato per violazione amministrativa del codice della strad
2.4. Con il quarto motivo critica mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità de motivazione in punto di coinvolgimento dell’imputato nel sinistro, mentre avrebbe tenuto u comportamento corretto e rispettoso del codice della strada: donde il difetto di dolo.
2.5. Infine, con l’ultimo motivo NOME COGNOME lamenta mancanza di motivazione in merito alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello avrebbe potuto concedere in quanto ne sussisterebbero i presupposti.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 27 ottobre 2023 ha chie annullarsi la sentenza limitatamente alla questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod.
Con memoria del 16 gennaio 2023 il Difensore ha insisto per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che i reati si prescriveranno non prima del 1° dicembre 2026, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
1.1. Quanto al primo motivo, con cui si deduce la incompetenza funzionale per la correzione dell’errore materiale, in disparte la marginalità della correzione apportata, il r non risulta autosufficiente.
1.2. Quanto al secondo motivo, in tema di effettiva dinamica dell’urto tra le auto, esso strutturato in fatto ed inoltre meramente assertivo.
1.3. Quanto al terzo motivo, relativo alla responsabilità dell’imputato per la causazione d sinistro, esso è meramente reiterativo di questione già posta e già risolta: in effetti, la C appello ha chiarito (alla p. 10) che, in realtà, non rileva chi sia responsabile del sinistro, l’accusa all’imputato è quella di essersi indebitamente allontanato dal luogo dell’incidente.
1.4 II quarto motivo, in tema di responsabilità dell’imputato per il coinvolgimento sinistro, è meramente avversativo, discendendo dalla lettura che la RAGIONE_SOCIALE stima preferibi delle emergenze istruttorie.
1.5 Fondato è, invece, l’ultimo motivo: in effetti, nell’atto di appello, alla p. 8, NOME aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis pen. (richiesta di cui, in effetti, si dà atto nella sentenza impugnata, alla p. 8) ma al rig Corte di appello non si è in alcun modo pronunziata, nemmeno implicitamente, così incorrendo nel vizio – ritualmente denunziato – di omissione di pronunzia.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, deve annullarsi la sentenza impugna limitatamente alla questione concernente l’art. 131-bis c.p., con rinvio sul punto ad a Sezione della corte d’appello di Brescia; rigetto nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l’art. 131 bis c.p. e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia e rigetta il ricorso nel r
Così deciso il 23 novembre 2023.