Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29094 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Forlì il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 27/02/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/02/2023, la Corte d’Appello di Bologna ha – per quanto qui rileva – confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa in data 14/06/2018, dal Tribunale di Ferrara, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 6-ter I. n. 401 del 1989, a lui ascr in concorso.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis
cod. pen., nonostante quest’ultima fosse stata compiutamente argomentata e condivisa, tra l’altro, dal AVV_NOTAIO nelle sue conclusioni.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la motivazione del diniego doveva implicitamente ricavarsi da quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine alla gravità del fatto, e dalle considerazioni svolte in punto esclusione delle attenuanti generiche.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha totalmente omesso di pronunciarsi.
Anche a voler prescindere dalla condivisione di tale richiesta da parte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’Appello, va evidenziato, sulla scorta della motivazione della Corte territoriale: che a carico del COGNOME è stata accertata la presenza, nel bagagliaio dell’auto, di tre tubi di plastica di lunghezza intorno al metro, ritenuti idonei a costituire l’asta di altrettante bandiere (materiale analog a quello in possesso del coimputato COGNOME, prosciolto perché in possesso anche di stoffa e tessuto: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); che il ricorrente si stava recando allo stadio senza portare con sé le predette aste (cfr. pag. 4); che era risultata “pacifica”, in capo al coimputato COGNOME, la proprietà del manganello sequestrato (cfr. pag. 5, cit.); che il COGNOME aveva avuto un atteggiamento collaborativo (valorizzato per il solo trattamento sanzionatorio: cfr. pag. 6).
Alla luce di tale percorso argomentativo, ritiene il Collegio che non possa essere condivisa la tesi sostenuta dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella propria requisitoria, secondo cui la motivazione del rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. doveva implicitamente rinvenirsi nelle considerazioni svolte a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, anche alla luce del fatto che tale diniego era stato essenzialmente motivato con il fatto che il COGNOME aveva viaggiato con il pluripregiudicato COGNOME (cfr. pag. 6, cit.).
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna.
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Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità GLYPH 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso il 17 maggio 2024
Il Consigflré estensore
Il Presidente