Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 214 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 214 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
UP – 19/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), nato a Brescia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 7 marzo 2025 la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di NOME COGNOME per la ricettazione di una bicicletta; tuttavia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, previo riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione di due motivi.
2.1. Mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131bis cod. pen., proposta con il terzo motivo di appello, al quale la sentenza non ha dato alcuna risposta.
2.2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e assorbente motivo di ricorso Ł fondato; ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo dell’atto di appello la difesa aveva lamentato l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen., proponendo specifiche argomentazioni sul punto, pure sintetizzate nella sentenza impugnata (pag. 3). La Corte d’appello ha omesso di valutare detta censura, non rendendo motivazione alcuna. Il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131bis cod. pen. non Ł neppure implicitamente ricavabile da altra parte della motivazione, considerato che, spiegando le ragioni del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen., la Corte ha definito ‘il fatto nel suo complesso di lieve entità’, rimarcando anche che l’imputato, ‘al momento del fatti, era persona estremamente giovane, avendo all’epoca
poco piø di diciotto anni, ed aveva vissuto in condizioni di disagio e difficoltà nel corso degli anni di formazione’; successivamente, poi, egli aveva ‘avviato un percorso di reinserimento sociale’.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia che valuterà la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità.
¨ assorbito l’altro motivo in tema di trattamento sanzionatorio.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia Così Ł deciso, 19/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME