Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41156 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARZIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame sul punto. Inammissibile nel resto;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che ha condanNOME l’imputato alla pena di otto mesi di reclusione (oltre alla multa) perchØ ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter cod. pen.).
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato i seguenti due motivi.
2.1 Inosservanza della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione al reato di cui all’art. 493 ter cod. pen. e diniego del consenso dell’avente diritto, quanto meno putativo.
La Corte d’appello ha indebitamente ritenuto che l’utilizzo del bancomat della persona offesa da parte dell’imputato non potesse essere giustificato dai pregressi rapporti intercorsi tra i due e dal fatto che sul conto corrente cui il bancomat era collegato l’imputato versasse anche denaro proprio. Il complesso probatorio, per contro, attestava di come il COGNOME avesse l’uso del bancomat, di cui conosceva il PIN, ciò che lascia presumere l’uso promiscuo e non esclusivo del metodo di pagamento elettronico.
2.2. Inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in ordine alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
La Corte, si evidenzia nel motivo, pur in presenza di uno specifico motivo sul punto nell’atto di appello, non ha fornito alcuna risposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dei due motivi addotti con il ricorso, il primo non Ł consentito, mentre il secondo Ł fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento, in parte qua , della sentenza impugnata, e rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia per la decisione sulla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen..
Il primo motivo non Ł consentito: va ricordato che si Ł in presenza di c.d. “doppia conforme” in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
A fronte di tale situazione, non Ł consentita – primo motivo – la deduzione di vizi che, lungi dall’esporre effettive critiche di legittimità, si riducano alla proposizione di letture alternative degli elementi probatori o a ricostruzioni che siano già state esaminate ed adeguatamente confutate nei due gradi del giudizio di merito.
Non Ł, infatti, questo il senso del giudizio di cassazione che, pur nella irrisolta tensione tra uno jus constitutionis non esclusivo ed un irrinunciabile jus litigatoris , deve trattare solamente di questioni di legittimità, evitando assolutamente, pena lo stravolgimento della propria funzione, di impingersi nel merito.
Fin nella tecnica redazionale, il primo motivo rivela invece una ‘deriva’ verso il merito, una ‘discesa’ nel fatto che potrebbe essere sicuramente idonea a dar sostanza ad un atto di appello (di cui Ł, in effetti, mera ripetizione) ma che non può aver alcun successo in Cassazione.
In assenza di specifiche critiche che individuino la mancanza della motivazione (non del mancato esame di uno specifico punto, ma della motivazione in sØ), o una contraddizione nel tessuto logico della motivazione o, come piø frequentemente viene denunciato, una manifesta (e non ‘mera’, o ‘semplice’ o ‘sola’) illogicità, la deduzione di carenze motivazionali di una sentenza, per quanto estese, Ł affare che non interessa a questa Corte. Sul piano motivazionale, infatti, le sole critiche che sono ammesse in Cassazione, quegli unici spiragli di accesso alla critica di legittimità, sono quelli tassativamente indicati nell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura. Si tratta di vizi che non possono essere, come nel caso del ricorso odierno, letteralmente ignorati per lasciar spazio ad una lagnanza destrutturata, ma che devono essere declinati specificamente, se si vuole che paulo maiora canamus , che, cioŁ la Corte possa interessarsene, senza tradire la propria funzione di tutela di legittimità delle decisioni e senza invadere campi meritori che spettano ad altre autorità giudiziali. PerchØ, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, l’equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza nel senso che alla Cassazione ‘Ł affidato il privilegio di dire l’ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell’ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell’accertamento di fatto, il quale Ł riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti’. Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.). Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che attacchino – come nel presente caso, pg. 3 – la incompletezza e parcellizzazione della
valutazione del giudice, così come quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò Ł ‘fatto’, riservato al giudice del merito e quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto Ł definita.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, l’analisi della sentenza impugnata consente di rilevare il grado di precisione e di logicità adottato dal Collegio nell’affrontare e nel confrontarsi con il tema centrale della doglianza difensiva, sull’uso consentito o sul presunto consenso all’utilizzazione del bancomat della persona offesa da parte del COGNOME. Le osservazioni, sul punto, della Corte (pgg. 3 e 4) sono del tutto congrue ed adeguate e certamente si sottraggono ad ogni critica (peraltro, nemmeno formulata) di manifesta illogicità, come richiesto dall’art. 606, lett. c, cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il primo motivo non Ł consentito.
Fondato Ł, invece, il secondo motivo, attinente alla omessa motivazione sulla richiesta applicazione della causa di esclusione della punibilità, invocata ex art. 131 bis cod. pen. con specifico motivo di appello (il n. 3, a pg. 7).
Il motivo d’appello, non inammissibile per genericità, faceva riferimento, per giustificare la particolare tenuità del fatto, alle considerazioni già in precedenza spese in ordine alla modestia del danno economico risentito dalla persona offesa ed alle particolari circostanze in cui la vicenda si era dipanata.
La Corte, nel riportare (e puntualmente risolvere) i successivi motivi di appello, ha saltato il terzo, che non Ł stato nemmeno sintetizzato o richiamato.
Ciò preclude la possibilità di prendere in considerazione l’eventualità di una motivazione implicita (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330 01), che ricorre allorchØ pur non risultando, nel provvedimento impugNOME, motivazione espressa su una specifica deduzione prospettata con il gravame, ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ( ex multis , Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500).
Non essendovi ragioni ulteriori di inammissibilità del motivo fin dal grado d’appello (ciò che consentirebbe di pronunciarla anche in questa sede, senza obbligo di restituzione alla Corte territoriale: cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc. P, Rv. 271193 – 01; anche in caso di omessa pronuncia, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio – Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01), la sentenza va annullata in parte qua , non potendo questa Corte, per gli stessi profili ordinamentali in precedenza indicati, effettuare una valutazione che richiede la considerazione di circostanze di fatto e che spetta pertanto in via esclusiva al giudice di merito.
In conclusione, l’impugnata sentenza va annullata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia e con dichiarazione di inammissibilità nel resto, ex art 624, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara
inammissibile nel resto il ricorso. Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME