Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36882 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina dell’08/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina – investita del gravame proposto da NOME COGNOME avverso quella pronunciata dal Tribunale di Messina in data 18 ottobre 2023, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (da lui commesso il giorno 12 luglio 2020 per essersi allontanato dal territorio del comune di Messina senza la prescritta autorizzazione, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza di pubblica sicurezza) e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione – in parziale riforma della decisione di primo grado ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando per il resto la sentenza appellata.
Avverso la predetta decisione l’imputato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 125, comma 3, del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di penale responsabilità sulla base di un unico dato, del tutto insufficiente, rappresentato dalla fotografia pubblicata dalla moglie dell’imputato il giorno 12 luglio 2020, sul proprio profilo Facebook con la didascalia ‘domenica di relax’, che la ritraeva assieme al marito presso un Acqua Park sito nel territorio del comune di San Filippo del Mela e, quindi, al di fuori di quello di Messina.
Al riguardo egli osserva che la data di pubblicazione della foto, così come anche la didascalia ad essa apposta, non dimostravano che essa era stata scattata effettivamente nella medesima giornata del 12 luglio 2020; pertanto, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non ha assolto il relativo onere motivazionale per confermare la sussistenza del fatto oggetto di contestazione.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica rispetto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., che era stata oggetto di specifico motivo di appello; la Corte di appello non ha argomentato circa le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità che appare, secondo il ricorrente, contrastante rispetto all’avvenuta concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato; al riguardo deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” (come nel caso di specie, fatta eccezione per il trattamento sanzionatorio) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio GLYPH (ex multis: GLYPH Cass. GLYPH Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
2.1. Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dall’imputato – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della motivazione riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logicogiuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. 6 n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
2.2. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella
sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati n valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 – , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).
2.3. Ciò posto deve evidenziarsi che la Corte territoriale (come già il Tribunale), con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la prova della penale responsabilità dell’imputato si desumeva dalla fotografia pubblicata su Facebook dalla di lui moglie il giorno 12 luglio 2020 (cadente proprio di domenica) avente la didascalia ‘domenica di relax’, la cui autenticità non era stata mai messa in discussione e che doveva ritenersi scattata nella medesima giornata presso l’ Acqua Park sopra indicato, in considerazione della rilevanza comunicativa ormai rivestita dai c.d. ‘social’ nella vita quotidiana, tenuto anche conto che da parte della difesa non era stata prospettata una alternativa plausibile avendo unicamente sostenuto, in modo generico, che la fotografia poteva essere stata scattata in un altro giorno.
Pertanto, il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in realtà suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo.
Al contrario risulta fondato il secondo motivo poiché, a fronte di uno specifico motivo di appello con il quale l’imputato aveva chiesto l’applicazione dell’art. 131bis cod. pen., la Corte territoriale ha totalmente omesso di pronunciarsi al riguardo e nemmeno è possibile ritenere la relativa motivazione espressa in modo implicito atteso che nella parte motiva manca alcun riferimento alla non particolare tenuità del fatto ed anzi è stato dato rilievo – per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche – alla circostanza che la violazione era stata determinata dalla volontà del ricorrente di fare trascorrere alla famiglia una domenica di svago.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al mancato esame del motivo di gravame relativo all’ applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina che, in piena autonomia decisionale, esamini detta richiesta dell’imputato; il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere dichiarata irrevocabile rispetto alla accertata responsabilità dell’imputato.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicazion dell’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dich irrevocabile la sentenza sul punto concernente l’affermazione di responsabilità Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.