Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6750 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 6750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Alessandri composizione monocratica ha dichiarato NOME COGNOME colpevole RAGIONE_SOCIALE contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato all’i comparire notificatogli il 04/02/2019 dal RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del quale gli era stato ordinato di present il 05/02/2019 presso gli uffici che ospitano la medesima RAGIONE_SOCIALE e per l’eff – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – lo ha condan alla pena di euro cento di ammenda, oltre che al pagamento delle sp processuali. Relatore: COGNOME NOME Data Udienza: 19/12/2023
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i l strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motiva risultante dal testo del provvedimento impugnato. L’affermazione di pen responsabilità si fonda sul mero dato oggettivo, rappresentato dalla man presentazione dell’imputato presso i locali che ospitano il RAGIONE_SOCIALE; non vi è prova alcuna, però, in ordin sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante la violazione, l’inosservanza e l applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e, in particolare, dell’art. 131-bis cod. pen. violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manca motivazione in ordine alla omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. p Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha completamente omesso ogni pronuncia, in ordine all richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. specificamente invocato dalla difesa in sede di conclusioni.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinv limitatamente al motivo concernente l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pe censure sussunte nel primo motivo sono aspecifiche, dato che non si confront con il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata. È fondato, invece, il motivo atti all’omessa motivazione, in ordine alla richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE causa punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La difesa ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha ch l’accoglimento dell’impugnazione, ribadendo le doglianze inerenti:
alla manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per omesso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE una valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE condot ascrivibile all’imputato;
alla violazione, inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge pen lamentando inoltre la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, in relazion mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo.
La prima censura si limita ad enunciare, in mono apodittico, pretesi v RAGIONE_SOCIALE impugnata decisione, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE congrua motivazione resa Tribunale.
2.1. Giova allora ricordare come la funzione tipica dell’impugnazio consista nell’articolare una critica argomentata, avverso il provvedimento riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di m – sotto comminatoria di inammissibilità – debbono indicare, in maniera specifi le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. C essenziale del ricorso in cassazione, pertanto, è il confronto puntuale argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezion Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01). Il motivo di rico cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo con l’enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggo richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e, contemporaneament dovendo esso enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo secondo un argomentare analitico – le ragioni RAGIONE_SOCIALE sua decisività, rispe percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberaz impugnata, sì da condurre a difformi lumi. La mancanza di specificità del moti infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anc la carente correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugn quelle poste a fondamento dell’impugnazione; quest’ultima, infatti, non ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza incorrere nel v aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc alla declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE impugnazione (Sez. 2, n. 4204 17/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022 Bocchino, n.m.).
2.2. Nella concreta fattispecie, la prima doglianza non oltrepassa lo stadio RAGIONE_SOCIALE mera formulazione dichiarativa del presunto vizio, nonché RAGIONE_SOCIALE critica generica; non si riscontra, però, un dialogo sostanziale con il contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione avversata. In questa, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha chiarito – seguendo un iter concettuale esaustivo e coerente, privo di spunti di contraddittorietà e, pertanto, destinato a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità – le ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità a carico del prevenuto, richiamando le fonti di conoscenza – di natura sia dichiarativa, sia documentale – adoperate a fini decisori e ricordando la mancata presentazione dell’imputato, pur regolarmente convocato, in assenza di giustificazione alcuna.
2.3. Del tutto infondata, del resto, è la tesi genericamente propugnata dalla difesa, incentrata sull’insussistenza – in capo all’imputato – dell’elemento soggettivo del contestato reato, in ragione RAGIONE_SOCIALE già avvenuta consegna dell’atto al padre dello stesso. Pare sufficiente, sul punto, ricordare come – ai fini dell configurabilità del coefficiente psicologico dell’ipotizzato modello legale – basti come per tutte le contravvenzioni, la sola colpa; l’utilizzo, nel dettato normativo del termine “indebitamente” dimostra soltanto come la norma postuli la ricorrenza di una particolare forma di intenzionalità, atta a sorreggere e qualificare il dat empirico costituito dall’omissione. Tale intenzionalità si sostanzia, molto semplicemente, nel fatto che il soggetto agente sia cosciente di ignorare, senza alcuna valida ragione giustificativa, un ordine a lui legittimamente impartito ed avente una connotazione di vincolatività (Sez. 1, n. 2398 del 10/01/1995, Bonaiuto, Rv. 200470). Esattamente quanto la sentenza impugnata ha ritenuto essere accaduto, nel caso di specie.
Fondato è invece il secondo motivo, a mezzo del quale si deduce la carenza – anche sotto il profilo grafico – RAGIONE_SOCIALE motivazione, in ordine alla auspicata applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Trattasi di istituto che era stato specificamente invocato dalla difesa, in sede di conclusioni, tanto che la relativa richiesta risulta testualmente riportata, nell’epigrafe del sentenza impugnata; nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza stessa, però, risulta del tutto assente ogni motivazione concernente lo specifico tema. Nemmeno è possibile individuare, nella sentenza impugnata, una motivazione, ricavabile magari dalla complessiva struttura argomentativa RAGIONE_SOCIALE sentenza, che risulti implicitamente versata al rigetto RAGIONE_SOCIALE specifica deduzione difensiva. Operazione argomentativa che, per giurisprudenza costante, sarebbe stata pienamente consentita, ma che risulta del tutto assente nella sentenza avversata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamen RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata limitatamente al motivo concernente l’applicabil dell’art. 131-bis cod. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Ales in diversa persona fisica, per nuovo esame sul punto; viene disattesa, invece, censura ulteriore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibili RAGIONE_SOCIALE particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribu RAGIONE_SOCIALE, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.