Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6979 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6979 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME nato in Senegal 1’1/01/1995, contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del 17.5.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con sentenza del 5/07/2023 il Tribunale di Palmi aveva riconosciuto NOME responsabile dei delitti di ricettazione e di detenzione, finalizzata alla vendita, di merce con marchio contraffatto e di conseguenza, ritenuto il vincolo della continuazione tra le due violazioni di legge, l’aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro;
la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi contemplata nel quarto comma dell’art. 648 cod. pen. ed ha rideterminato la pena finale in anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
ricorre per cassazione Assane NOME a mezzo del difensore che denunzia mancanza assoluta di motivazione in ordine alla pur sollecitata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; rileva che, pur avendo dato conto della formulazione di una specifica censura in tal senso, la Corte territoriale non ha preso in esame e non ha deciso sulla sollecitazione difensiva formulata nell’atto d’appello e con cui era stata invocata la causa di non punibilità alla luce della complessiva particolare tenuità del fatto sia sotto il profilo oggettivo che della personalità del ricorrente;
la Procura Generale ha concluso chiedendo l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
NOME aveva proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Palmi che lo aveva riconosciuto responsabile dei delitti di ricettazione e di detenzione, finalizzata alla vendita, di merce con marchio contraffatto e l’aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Con il sesto motivo (cfr., pagg. 6-8 dell’atto di gravame), sul presupposto della riconducibilità della condotta di ricettazione nella ipotesi contemplata al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., la difesa aveva sollecitato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sottolineando, a tal
fine, lo scarsissimo valore commerciale dei capi di abbigliamento contraffatti di cui si discute e, per altro verso, la condizione di incensuratezza del ricorrente.
La Corte d’appello, pur avendo dato atto del motivo di gravame (cfr., pag. 6 della sentenza), e pur avendo condiviso la riconducibilità della vicenda nell’ipotesi contemplata dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen. “… in ragione del valore dei beni – comunque modesto – …” (cfr., ivi, pag. 10), ha invece del tutto omesso di confrontarsi con la sollecitazione difensiva che avrebbe dovuto prendere in esame, anche al fine di disattenderla, viziando così irrimediabilmente la decisione impugnata che va perciò annullata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, GLYPH Brescia, GLYPH Rv. 218172 GLYPH 01; Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019, A., Rv. 277834 – 02).
Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 9.1.2025