Particolare tenuità del fatto: la Cassazione annulla se il giudice non risponde
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 41527/2025, ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il giudice ha il dovere di motivare le proprie decisioni, specialmente quando rigetta una specifica richiesta della difesa. Il caso in esame riguarda l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), un istituto cruciale per la deflazione del sistema penale. La Corte ha chiarito che l’omessa motivazione su questo punto non è una mera formalità, ma un vizio che invalida la sentenza.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti dell’amministratore unico di una società che gestiva un locale di somministrazione di alimenti e bevande. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), a causa dei rumori provenienti dalla sua attività commerciale che avevano disturbato gli inquilini degli stabili vicini.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:
1. Primo motivo: La mancata pronuncia del Tribunale sulla richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa aveva esplicitamente chiesto, in subordine all’assoluzione, di valutare questa possibilità.
2. Secondo motivo: L’omessa motivazione sulla concessione di altri benefici di legge, come la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale.
La Decisione della Cassazione sul particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Dalla stessa sentenza impugnata emergeva chiaramente che la difesa aveva formulato una precisa richiesta in sede di conclusioni, ma il giudice di primo grado l’aveva completamente ignorata, omettendo qualsiasi motivazione in merito.
Questo vizio, secondo la Corte, è determinante. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, rendendo superfluo l’esame delle altre questioni. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata.
Tuttavia, l’annullamento non è totale. È stato disposto un annullamento con rinvio limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. Questo significa che il caso tornerà al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, che dovrà riesaminare esclusivamente se sussistono i presupposti per la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio inderogabile dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Quando la difesa formula una richiesta specifica e pertinente, il giudice non può semplicemente ignorarla. Deve esaminarla e spiegare le ragioni del suo eventuale rigetto. L’assenza totale di una risposta su un punto così rilevante come la potenziale applicazione di una causa di non punibilità costituisce un vizio di violazione di legge che inficia la validità della sentenza.
Un aspetto di grande interesse tecnico-giuridico riguarda gli effetti dell’annullamento parziale. La Cassazione ha precisato che il giudice del rinvio, nel nuovo giudizio, non potrà dichiarare l’eventuale prescrizione del reato. Questo perché, non essendo stata impugnata la parte della sentenza relativa all’accertamento del reato e alla responsabilità dell’imputato, su questi punti si è formato un giudicato progressivo. La colpevolezza è, quindi, un dato ormai definitivo. Il nuovo processo dovrà vertere unicamente sulla valutazione della tenuità del fatto, oltre che sulle questioni assorbite (come i benefici di legge) che tornano ad essere rilevanti.
Le Conclusioni
La sentenza in commento offre due importanti lezioni. La prima è un monito per i giudici di merito sull’importanza di fornire una motivazione completa ed esaustiva, rispondendo a tutte le istanze difensive. La seconda è una chiara indicazione sui limiti del giudizio di rinvio a seguito di un annullamento parziale: il ‘giudicato progressivo’ cristallizza i punti non contestati, impedendo al processo di regredire su questioni già definite. Per l’imputato, si apre una nuova possibilità di veder riconosciuta la non punibilità, ma senza la ‘scappatoia’ della prescrizione.
Cosa succede se un giudice ignora una richiesta specifica della difesa, come quella sulla particolare tenuità del fatto?
Secondo questa sentenza, la decisione del giudice è viziata per omessa motivazione. La Corte di Cassazione, in questi casi, annulla la sentenza e rinvia il caso a un nuovo giudice affinché si pronunci specificamente sul punto ignorato.
Dopo l’annullamento con rinvio, il nuovo giudice può dichiarare che il reato è prescritto?
No. La sentenza chiarisce che se l’annullamento è limitato a un punto specifico (come l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p.), la responsabilità dell’imputato per il reato è considerata definitiva (‘giudicato progressivo’). Il nuovo giudice non può quindi dichiarare la prescrizione.
Cosa significa ‘assorbimento del motivo’ in questo contesto?
Significa che l’accoglimento del primo motivo di ricorso (la mancata motivazione sulla tenuità del fatto) è stato ritenuto così decisivo da rendere inutile esaminare il secondo motivo (riguardante altri benefici di legge). La questione principale ha ‘assorbito’ le altre, portando comunque all’annullamento della sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41527 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41527 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da n.NUMERO_DOCUMENTO/2025
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.
sez.
NOME COGNOME
UPÐ 18/12/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Giulianova il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 27/01/2025 del tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; limitatamente al trattamento sanzionatorio.
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto lÕannullamento con rinvio
Il tribunale di Teramo, con sentenza del 27 gennaio 2025 condannava COGNOME NOME in relazione ai reati ex art. 659 cod. pen., avvinti dalla continuazione, per avere recato disturbo, quale amministratore unico di una societˆ titolare di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, al riposo degli inquilini di taluni stabili vicini.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore COGNOME NOME, deducendo due motivi di impugnazione.
Rappresenta con il primo vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al profilo inerente la speciale tenuitˆ del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Il tribunale non si sarebbe pronunziato in ordine alla intervenuta richiesta di applicare la fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine al profilo afferente la concessione dei benefici di legge, quali la sospensione condizionale della pena e la non menzione. Benefici che sarebbero stati espressamente richiesti dalla difesa
1.Il primo motivo è fondato. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che in sede di conclusioni la difesa ha inteso chiedere lÕassoluzione Òquantomeno ai sensi del secondo comma dellÕart. 530 cod. proc. pen, Ò e Òin subordine ex art. 131 bis cod. pen.Ó . Su tale ultimo profilo manca del tutto ogni motivata risposta. La fondatezza del motivo assorbe lÕulteriore censura di cui al secondo motivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata limitatamente allÕapplicabilitˆ dellÕart. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Teramo in altra composizione fisica. Va evidenziato che il predetto tribunale in tale sede non potrˆ rilevare lÕeventuale decorso della prescrizione. Infatti, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all’accertamento dell’esistenza della causa di non punibilitˆ della particolare tenuitˆ del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l’applicabilitˆ in fatto di tale causa di esclusione della punibilitˆ (oltre alle eventuali questioni assorbite dal motivo fondato, se non giˆ decise, diversamente da quanto sostenuto in ricorso dalla
difesa), ma non pu˜ rilevare l’eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilitˆ dell’imputato (cfr. Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 Ð 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 Rv. 264796 Ð 01).
Annulla la sentenza impugnata limitatamente allÕapplicabilitˆ dellÕart. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Teramo, in diversa composizione fisica.
Cos’ deciso il 18/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME