Particolare Tenuità del Fatto ed Evasione: Quando Non Si Applica
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati la cui offensività è minima. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta delle circostanze concrete. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sulla sua inapplicabilità al reato di evasione quando emergono specifici indicatori di colpevolezza.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in appello per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e un vizio di motivazione. Il motivo centrale del ricorso era la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta contestata avesse un’offensività minima e meritasse quindi il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
La Valutazione della Corte di Appello
La Corte di Appello di Catania aveva già respinto tale tesi, confermando la condanna. I giudici di secondo grado avevano motivato la loro decisione evidenziando l’intensità del dolo che caratterizzava la condotta dell’imputato. Nello specifico, era stato accertato che l’individuo era stato sorpreso sulla pubblica via di un centro urbano, godendo di piena libertà di movimento e con un’ampia potenzialità di contatti sociali. Questa circostanza, secondo la Corte territoriale, era ostativa al riconoscimento della particolare tenuità, poiché dimostrava una volontà criminosa non trascurabile.
La Decisione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e confermando pienamente la valutazione della Corte di Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito un principio consolidato: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è, in linea di principio, applicabile anche al reato di evasione. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a una condizione precisa: la fattispecie concreta deve risultare caratterizzata da un’offensività minima. Questa valutazione deve scaturire da un esame congiunto di tutti gli indicatori previsti dalla norma, ovvero le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello non solo logica, ma anche pienamente conforme a diritto. La circostanza che l’imputato si trovasse in un centro urbano, con piena libertà di movimento, è stata considerata un elemento decisivo per dimostrare un’intensità del dolo tale da escludere la minima offensività della condotta. Il comportamento non si è limitato a una semplice e breve violazione della misura cautelare in un contesto isolato, ma si è concretizzato in un allontanamento significativo che denota una piena volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità giudiziaria.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte rafforza il principio secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere astratta, ma deve essere ancorata alle specifiche circostanze del caso. Per il reato di evasione, il contesto in cui avviene la violazione assume un’importanza fondamentale. Essere sorpresi sulla pubblica via, in un’area densamente popolata, è un fattore che aggrava la percezione della colpevolezza e dell’offensività, rendendo incompatibile l’applicazione del beneficio di cui all’art. 131-bis c.p. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di evasione?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che l’art. 131-bis c.p. è in linea di principio applicabile al reato di evasione, ma solo a condizione che la fattispecie concreta, valutati tutti gli indicatori (condotta, danno, colpevolezza), risulti caratterizzata da un’offensività minima.
Perché in questo caso specifico non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto?
Non è stata riconosciuta perché l’imputato è stato sorpreso sulla pubblica via di un centro urbano, con ampia possibilità di contatti e piena libertà di movimento. Secondo la Corte, questa circostanza dimostra un’intensità del dolo e un’offensività della condotta tali da superare la soglia della minima lesività richiesta dalla norma.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e quali sono le conseguenze per il ricorrente?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7591 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7591 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a AVOLA il 15/09/1968
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME Giovanni; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha escluso che il fatto di reato potesse rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 131 bis cod. pen., rilevando come a ciò ostasse l’intensità del dolo dimostrata dalla circostanza che il predetto è stato sorpreso nella pubblica via di un centro urbano con potenzialità estesa di contatti e piena libertà di movimento; motivazione adeguata rispetto al principio, affermato da questa Corte, in base al quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione, però, che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731 – 01); il che, nella specie, è stato, con motivazione non sindacabile in questa sede, escluso;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025