Particolare Tenuità del Fatto: Quando Non Si Applica al Reato Abituale
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a precise condizioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa causa di non punibilità, specialmente in relazione a reati caratterizzati da una condotta protratta nel tempo. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i criteri applicati dai giudici.
Il Caso in Esame: Esercizio Abusivo di Attività di Gioco
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un individuo condannato per il reato previsto dall’art. 4 della Legge n. 401 del 1989, relativo all’esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa. L’imputato, condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La difesa sosteneva che la condotta contestata rientrasse nei limiti della lieve entità, meritando così l’esclusione della punibilità. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, e la Cassazione è stata chiamata a verificare la correttezza di tale decisione.
La Valutazione della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La motivazione si concentra su un punto cruciale: la natura abituale del comportamento dell’imputato. Secondo i giudici, per escludere la particolare tenuità del fatto, non basta guardare al singolo episodio, ma è necessario valutare il contesto complessivo della condotta.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato diversi elementi che deponevano contro la tenuità del fatto:
* Natura organizzata: L’attività illecita era strutturata, con la predisposizione di un locale specifico, strumenti hardware e la creazione di conti gioco fittizi.
* Protrazione nel tempo: La condotta non era isolata, ma si era protratta per un lungo periodo. Il rinvenimento di numerose ricevute di giocate, effettuate su siti di due diverse società estere in date e anni diversi (aprile 2013, aprile 2015, giugno 2015), ha dimostrato la continuità dell’azione criminosa.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, hanno portato la Corte a qualificare la condotta come caratterizzata da “condotte plurime, abituali e reiterate”.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’interpretazione del terzo comma dell’art. 131-bis c.p., che esclude l’applicazione della causa di non punibilità quando il comportamento è abituale. La Corte ha stabilito che la sentenza di secondo grado aveva fornito elementi univoci per affermare proprio l’abitualità. La pluralità delle giocate, la loro distribuzione in un arco temporale significativo e l’organizzazione messa in atto dall’imputato sono stati considerati indicatori inequivocabili di una condotta non occasionale, ma sistematica.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, rilevando una colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un beneficio applicabile indiscriminatamente. La valutazione del giudice non deve limitarsi alla gravità del singolo atto, ma deve estendersi all’analisi complessiva della condotta dell’agente. Quando emergono elementi di organizzazione e ripetitività nel tempo, come nel caso di specie, il comportamento viene qualificato come abituale, precludendo l’accesso all’esimente. La decisione offre un chiaro monito a chi intende invocare l’art. 131-bis c.p.: la non occasionalità del comportamento è un ostacolo insormontabile per il riconoscimento della lieve entità del reato.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non si può applicare, secondo questa ordinanza, quando il comportamento dell’autore del reato è considerato abituale. L’abitualità è desunta dalla natura organizzata dell’attività illecita e dalla sua protrazione nel tempo, come dimostrato da condotte plurime e reiterate.
Quali elementi indicano che un comportamento è abituale?
Elementi come la predisposizione di un locale e di strumenti dedicati (hardware), la creazione di conti fittizi e il rinvenimento di prove di attività illecite ripetute in un ampio arco temporale (anni e mesi diversi) sono considerati indicatori di un comportamento abituale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5911 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5911 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il 16/03/1957
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 4 legge n. 401 del 1989 alla pena di quattro mesi di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduce violazio di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di no punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che il motivo espone censure manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata, da leggersi tenendo conto della connessione tra tutte le sue parti, ha correttamente indicato perché il comportamento deve ritenersi abituale, a norma dell’art. 131-bis, ter comma, cod. pen., in quanto ha evidenziato sia la natura organizzata dell’attività illec realizzata predisponendo un locale, strumenti hardware, creazione di conti gioco di comodo, sia la protrazione nel tempo della condotta illecite, come desumibile dal rinvenimento di numerose ricevute relative a giocate effettuate sui siti di due diverse società estere, nell’arco di più compresi in anni e mesi diversi (28 aprile 2013, 19 aprile 2015, 14 giugno 2015, 15 giugno 2015), e, in questo modo, ha esposto elementi univoci per affermare che il reato per cui s procede ha avuto ad oggetto «condotte plurime, abituali e reiterate»;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.