Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14508 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di: COGNOME NOMECOGNOME nato in ROMANIA) il 22/01/1988, avverso la sentenza del 14/11/2024 del TRIBUNALE di Bergamo
visti gli atti, i provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/11/2024 il Tribunale di Bergamo ha assolto NOME COGNOME dal delitto di truffa aggravata a lui ascritto ritenendo il fatto non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.;
ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Corte d’appello di Brescia deducendo violazione di legge con riguardo alla disposizione sopra indicata; richiamato il fatto per il quale il COGNOME era stato tratto a giudizio, rileva che il pregiudizio patrimoniale patito dalla persona offesa, pari ad euro 500, non poteva essere considerato irrisorio non sussistendo, perciò, le condizioni per applicare la causa di non punibilità; aggiunge che il COGNOME aveva riportato già due condanne per delitti contro il patrimonio che, pur non configurandosi come presupposti di abitualità, denotano una propensione al crimine; sottolinea, inoltre, il carattere insidioso della condotta che, unitamente al danno patrimoniale ed alla personalità dell’imputato, non consentivano un esito quale quello cui è approdato il Tribunale;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
NOME COGNOME era stato citato a giudizio, di fronte al Tribunale di Bergamo, per rispondere delitto di truffa perché “… con artifizi e raggiri consistiti nell’inerire nel sito web subito.it l’annuncia relativo alla vendita di una vettura Volkswagen Sharan GLYPH nel concordare con la persona offesa … interessata all’acquisto della predetta vettura il pagamento di euro 200,00 per la consegna della stessa e, successivamente, euro 300,00, versamenti da inviare tramite ricariche sulla carta Postepay GLYPH nell’inviare alla persona offesa con l’utenza telefonica … intestata a sé stesso, a mezzo whatsapp, le fotografie della sua Pospay, della sua tessera sanitaria e della vettura in vendita, induceva in errore COGNOME NOME sulla serietà dell’operazione negoziale, procurando a sé o ad altri l’ingiusto profitto di euro 500,00 con pari danno per la vittima che versava gli importi predetti mediante ricariche sulla carta Postepay sopra indicata … in favore di COGNOME NOME il quale, dopo aver incassato le somme anzidette, non consegnava l’autovettura e postava altri annunci sul sito subito.it per la vendita della stessa macchina”.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 14/11/2024, ha dichiarato l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. ritenendo che, anche alla luce della riforma introdotta con il D. Lg.vo 150 del 2022 e, in particolare, considerato l’ampliamento dell’ambito di operatività dell’istituto applicabile anche per reati puniti con pena non irrilevante (purché contenuta, nel minimo, in anni 2
di reclusione), il legislatore abbia considerato recessivo – a fronte della finalità deflattiva in tal modo perseguita – “… il quantum di danno patito dalla persona offesa e del conseguente profitto per l’autore del reato” (cfr., pag. 2 della sentenza).
Va in primo luogo rilevato che, trattandosi di sentenza non appellabile, ai sensi del comma secondo dell’art. 593 cod. proc. pen. come novellato dalla legge 114 del 2024, il rimedio consentito al pubblico ministero era proprio quello del ricorso per cassazione con il quale, peraltro, non trattandosi di un ricorso per saltum, è possibile dedurre tutti i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (cfr., arg. ex Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 278516 – 01, in cui la Corte ha affermato che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado all’esito di rito abbreviato, il procuratore generale presso la corte d’appello può ricorrere per tutti i vizi indicati dall’art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, lamentare anche il difetto di motivazione ai sensi della lett. e) del citato articolo).
Tanto premesso, rileva il collegio che le modifiche introdotte con il D. Lg.vo 150 del 2022, con l’indubbio ampliamento dell’ambito di operatività dell’istituto non possono, tuttavia, portare a superarne la originaria connotazione quale strumento che consente di escludere la punibilità per fatti di particolare tenuità: tali sono, come recita la norma anche nella vigente formulazione, quelli nei quali “… per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo … anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale”.
Il legislatore del 2022, peraltro, ha individuato “in negativo” diverse categorie di situazioni in cui “… l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità …” (cfr. comma 2) ed una serie di reati “nominativamente” indicati per i quali, pure, l’offesa “… non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità …” (cfr., comma 3).
E’ peraltro appena il caso di rilevare che, nella fattispecie, si era proceduto per una truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod. pen., ovvero per “… aver commesso il fatto profittando di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata e pubblica difesa …” (cfr., dal capo di imputazione) e che, invero, nella casistica delle ipotesi non suscettibili di essere ricondotte nel novero delle offese di particolare tenuità, indicate nel secondo comma dell’art. 131-bis cod. pen., rientrano per l’appunto i reati commessi sfruttando la condizione di “minorata difesa” della vittima.
In ogni caso, va condiviso il riferimento operato dal PG di Bergamo alla entità del profitto conseguito – e pari ad euro 500 – atteso che, secondo l’orientamento di questa Corte, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., non essendo tuttavia necessaria la dettagliata disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, tenendo anche conto che l’operatività dell’istituto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
Va ribadito, inoltre, che “la natura esigua del danno (o del pericolo) concorre a rendere non punibile un fatto che è comunque offensivo, ma essa non può essere confusa con le ipotesi di “speciale (o particolare) tenuità” o di “lieve entità” del fatto che, ai sensi (ad esempio) dell’art. 62 n. 4 cod. pen., attenuano il reato, senza escluderne l’offensività”; si è precisato che “si tratta di concetti non sovrapponibili che collocano la non punibilità per particolare tenuità del fatto nella angusta area schiacciata tra la totale inoffensività della condotta e il reato attenuato dalla speciale o particolare tenuità del fatto o dalla sua lieve entità”; con la conseguenza per cui “non è … sufficiente una valutazione di lieve entità del reato, nemmeno se valorizzata dal giudice per quantificare la pena in modo da avvicinarla più ai valori minimi che a quelli massimi” (cfr., Sez. 3, n. 17184 del 14.10.2015, COGNOME, Rv. 266754 – 01, dove la Corte ha per l’appunto precisato che la natura esigua del danno, o del pericolo, concorre, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., a rendere non punibile un fatto, sicché non può essere confusa con le ipotesi di “speciale” o “particolare” o “lieve” entità del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l’offensività; conf., Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharr, Rv. 271262- 01).
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale di Bergamo, ai sensi dell’art. 623, comma primo, lett. d), cod. proc. pen..
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Bergamo in diversa composizione.
Così deciso il 18/03/2025.