Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37685 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Tricarico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Matera, lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO NOME, che ha chiesto
l’annullamento della sentenza con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha assolto, ai sensi degli artt. 129, 459, comma 3, cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen., NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 44,
comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 a lui ascritto. In particolare, il giudice, richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 459 cod. proc. pen. nei confronti dell’COGNOME, ritenendo il reato rientrante nei limiti edittali previsti dall’art. 131-bis cod. pen., l’offesa cagiona dal reato di particolare tenuità e il comportamento dell’imputato non abituale, ha pronunciato la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia.
Quanto all’interesse attuale e concreto allo svolgimento del processo e all’instaurazione del contraddittorio la difesa ha rappresentato che la pronuncia impugnata ha effetto di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione di commissione dello stesso da parte dell’imputato, che conseguentemente quest’ultimo sarebbe esposto a richiesta di risarcimento danni da parte della persona offesa (Comune di Grottole), che ove l’COGNOME fosse stato messo in condizione di difendersi avrebbe potuto dimostrare che per la particella indicata nell’imputazione era stata rilasciata, già nell’anno 1990, “autorizzazione”, in favore della madre, per installare recinzione e cancello e, infine, che il cancello è stato apposto da diversi decenni, con conseguente evidente infondatezza dell’ipotesi accusatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse dell’COGNOME è fondato.
Premesso che, in linea generale, la sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. può essere pronunciata, stante la portata generale e sistemica della stessa, anche per la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01), deve ritenersi che nell’ipotesi in argomento, quella della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. fosse preclusa dalla mancata instaurazione del contraddittorio con l’imputato ovvero di garanzia processuale la cui mancata osservanza integra una nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. (sez. 6, n. 37749 del 26 settembre 2024, COGNOME, n.nn.; sez. 3, n. 13081 del 10/01/2024, Bellini, Rv. 286145 – 01). Il giudice procedente, ravvisando l’applicabilità della causa di non punibilità, avrebbe dovuto restituire gli atti a pubblico ministero affinché lo stesso valutasse la possibilità di richiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20569 del 18/01/2018, P.M. in proc. Ksouri, Rv. 272715 – 01. In tale pronuncia si è affermato, in particolare, che l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. pretende l’instaurazione del contraddittorio tra l’accusa, la difesa e, qualora esistente, la persona offesa, perché implicante l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità, della riferibilità dello stesso all’imputato e l’assenza di effetti non integralmente liberatori per l’imputato. Orbene, nel caso in esame ricorre anche un effettivo interesse al contraddittorio, avendo il ricorrente allegato l’interesse a dimostrare l’avvenuto rilascio di titolo per la realizzazione delle opere e, comunque, la realizzazione del cancello da decenni, con la conseguente possibile infondatezza dell’ipotesi accusatoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La fondatezza della doglianza impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione
degli atti al Tribunale di Matera, per l’ulteriore corso. Così deciso il 30/10/2025.