Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Violazione della Sorveglianza Speciale Non È Lieve
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di tutte le circostanze del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo istituto quando la condotta incriminata consiste nella violazione di una misura di prevenzione, come la sorveglianza speciale.
Il Caso: Violazione della Sorveglianza Speciale per un Drink al Bar
I fatti al centro della vicenda riguardano un uomo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tra le prescrizioni imposte vi era l’obbligo di non rincasare più tardi delle ore 21:30. Una sera, l’uomo veniva sorpreso alle 23:05 in un bar nelle vicinanze della sua abitazione mentre consumava una bevanda alcolica.
Condannato nei gradi di merito, l’imputato presentava ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che la condotta fosse stata occasionale, l’offesa minima e che l’imputato non avesse precedenti violazioni della stessa natura.
L’Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che la valutazione sulla gravità della condotta non può limitarsi al solo dato cronologico del ritardo, ma deve considerare il contesto e la natura della norma violata.
La Valutazione della Gravità della Condotta
Il cuore della decisione risiede nella natura del bene giuridico tutelato dalla sorveglianza speciale. Questa misura è finalizzata a sottoporre a rigidi controlli persone ritenute pericolose per la collettività, al fine di prevenire la commissione di reati, specialmente durante le ore notturne. La violazione di tali prescrizioni, quindi, non è una semplice infrazione formale.
La Corte ha qualificato il comportamento dell’imputato come “irrispettoso del provvedimento dell’autorità”. Aver ritardato il rientro non per una finalità meritevole di tutela, ma per intrattenersi in un bar, dimostra un disprezzo per l’obbligo imposto e vanifica lo scopo preventivo della misura. Di conseguenza, la condotta non può essere considerata come una “lieve offesa” al bene giuridico protetto.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Cassazione ha inoltre ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Le obiezioni sollevate dal ricorrente sono state giudicate generiche e volte a sollecitare una nuova interpretazione degli elementi fattuali, un compito che non spetta alla Corte di legittimità. Il percorso argomentativo della Corte d’Appello è stato ritenuto pienamente rispettoso dei canoni normativi e giurisprudenziali, inclusi quelli stabiliti dalle Sezioni Unite in materia.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla considerazione che la gravità della condotta non risiede tanto nell’entità del ritardo (circa un’ora e mezza), quanto nel comportamento irrispettoso verso un ordine dell’autorità giudiziaria finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica. La finalità della sorveglianza speciale è quella di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti pericolosi, limitandone la libertà di movimento in orari specifici. Ignorare tale prescrizione per motivi futili, come consumare una bevanda alcolica in un bar, costituisce una lesione diretta e non lieve a tale interesse pubblico. Pertanto, la condotta non rientra tra quelle che arrecano una lieve offesa al bene giuridico tutelato, escludendo l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
le conclusioni
La decisione stabilisce un principio chiaro: la violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale difficilmente può essere considerata di particolare tenuità. Il disvalore della condotta è intrinseco nella sfida all’autorità e nel pregiudizio arrecato alla funzione preventiva della misura. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza conferma che la valutazione per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere complessa e contestualizzata, tenendo in primaria considerazione la natura degli interessi protetti dalla norma violata. In questo caso, l’interesse alla sicurezza collettiva prevale nettamente sulla modesta natura del singolo atto di trasgressione.
È possibile invocare la “particolare tenuità del fatto” se si viola la sorveglianza speciale?
Sulla base di questa ordinanza, è estremamente difficile. La Corte di Cassazione ha ritenuto la condotta intrinsecamente grave perché manifesta un comportamento irrispettoso verso il provvedimento dell’autorità e si pone in contrasto con la finalità preventiva della misura, che è la tutela della sicurezza pubblica.
Cosa valuta il giudice per decidere sulla particolare tenuità del fatto?
Il giudice compie una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Ai sensi dell’art. 133 del codice penale, considera le modalità della condotta, il grado di colpevolezza che se ne desume e l’entità del danno o del pericolo cagionato.
Perché il ritardo nel rientrare a casa è stato considerato grave in questo caso specifico?
Il ritardo è stato ritenuto grave non tanto per la sua durata, ma perché non era giustificato da alcuna finalità meritevole di tutela. La condotta è stata interpretata come un atto di insubordinazione a un provvedimento volto a controllare una persona considerata pericolosa per la collettività, specialmente in orario notturno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27759 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 01/02/1996
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo del ricorso; rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto, in particolare, a non rincasare più tardi delle 21,30, è stato sorpreso, alle ore 23,05 del 24 settembre 2021, in un bar nei pressi della sua abitazione mentre consumava una bevanda alcolica;
COGNOME lamenta che la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stata disattesa nonostante l’occasionalità della condotta, la tenuità dell’offesa, la circostanza che l’imputato non abbia commesso condotte illecite e l’assenza di precedenti penali della stessa specie o di altre violazioni dello stesso genere della misura di prevenzione;
la censura è manifestamente infondata, posto che la gravità della condotta è stata desunta, nella fattispecie, dal comportamento irrispettoso del provvedimento dell’autorità, avendo ritardato non per una finalità meritevole di tutela, e ritenendo pertanto tale condotta non rientrante tra quelle che arrecano una lieve offesa al bene giuridico tutelato che, nel caso di specie, è quello di sottoporre a rigidi controlli persone pericolose per la collettività, al fine di evitare il pericolo ch possano commettere reati in orario notturno;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sull tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01), il ricorrente oppone obiezioni di evidente genericità, nonché volte a sollecitare questa Corte ad una diversa interpretazione degli elementi fattuali;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
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di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10/07/2025