Particolare tenuità del fatto: la Cassazione fa chiarezza
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il sistema giudiziario, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Con l’ordinanza n. 18288/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: lo status di una persona, come quella agli arresti domiciliari, può essere determinante per escludere tale beneficio.
I Fatti del Caso: Una Dichiarazione Falsa durante gli Arresti Domiciliari
Il caso analizzato riguarda un soggetto che, pur trovandosi in regime di arresti domiciliari, ha fornito false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, integrando il reato previsto dall’articolo 495 del codice penale. Condannato in primo grado e in appello, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo dire, la condotta non avrebbe avuto un disvalore tale da meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo di ricorso non solo una mera riproposizione di argomentazioni già respinte nei gradi di merito, ma anche manifestamente infondato. La decisione si basa su una logica stringente che valorizza il contesto in cui il reato è stato commesso.
Le Motivazioni: Perché la particolare tenuità del fatto è stata esclusa
La Corte di Cassazione ha fornito una motivazione chiara e coerente per respingere la richiesta dell’imputato. Il ragionamento si articola su due pilastri fondamentali.
Il Ruolo dello Status di Arrestato
Il punto centrale della decisione risiede nella condizione soggettiva dell’imputato al momento del fatto. Essere agli arresti domiciliari, sebbene con permessi di uscita, implica un obbligo di sottostare a controlli da parte delle forze dell’ordine. La falsa dichiarazione, in questo specifico contesto, non è stata vista come un’infrazione banale, ma come un atto finalizzato a eludere la vigilanza giudiziaria. Questa finalità conferisce al reato una gravità intrinseca che va oltre la mera attestazione non veritiera, rendendo impossibile qualificare l’offesa come ‘particolarmente tenue’. La condotta, pertanto, mina direttamente l’efficacia di una misura restrittiva della libertà personale.
I Criteri di Valutazione del Giudice
La Corte ha inoltre colto l’occasione per ribadire un importante principio processuale. Ai fini della valutazione sulla particolare tenuità del fatto, il giudice deve fare riferimento ai criteri generali indicati dall’articolo 133, primo comma, del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, etc.). Tuttavia, non è tenuto a un’analisi analitica e dettagliata di ogni singolo criterio. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti più rilevanti per il caso di specie. Nel caso in esame, lo stato di detenzione domiciliare è stato correttamente identificato come l’elemento preponderante e sufficiente a giustificare l’esclusione del beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sulle condizioni di applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La valutazione sulla tenuità del fatto non può essere astratta, ma deve essere calata nella realtà concreta della condotta e del suo autore. La presenza di circostanze specifiche, come lo stato di restrizione della libertà personale, può elevare il livello di offensività di un reato altrimenti considerato minore. Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui il tentativo di sottrarsi a un controllo o a una misura imposta dall’autorità giudiziaria è un comportamento che, di per sé, osta al riconoscimento della particolare tenuità, rafforzando così l’effettività delle misure cautelari e delle pene.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto se si è agli arresti domiciliari?
Sulla base di questa ordinanza, è molto difficile. Se la falsa dichiarazione o il reato commesso hanno lo scopo di eludere i controlli di polizia legati alla misura degli arresti domiciliari, la condotta assume una gravità tale da escludere l’applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due motivi principali: in primo luogo, perché si limitava a riproporre doglianze di fatto già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza d’appello. In secondo luogo, perché è stato considerato manifestamente infondato, dato che la Corte d’Appello aveva correttamente e logicamente motivato l’esclusione dell’art. 131-bis c.p.
Quali criteri usa il giudice per valutare la tenuità dell’offesa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.?
Il giudice deve fare riferimento ai criteri di valutazione della gravità del reato indicati nell’art. 133, primo comma, del codice penale. Tuttavia, la giurisprudenza citata nell’ordinanza chiarisce che non è necessaria una disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti più rilevanti per decidere il caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANFILI NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 495, comma 1, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto che riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; per altro, il motivo è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, rende conto delle ragioni a base dell’esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda pag. 2), specie considerando che l’imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari –
Se anche se con autorizzazione all’uscita in alcuni orari e per determinate final e che la falsa dichiarazione gli avrebbe potuto consentire di eludere il control polizia giudiziaria; si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e linea con il consolidato principio per cui ai fini dell’applicabilità della c esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizi tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gl elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rit rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 24/04/2024