Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Superamento della Soglia Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione, specialmente in ambito di reati tributari, è soggetta a criteri rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio quando l’imposta evasa supera in modo significativo la soglia di punibilità stabilita dalla legge.
Il Caso: Omessa Dichiarazione e Imposta Evasi di Oltre 75.000 Euro
Il caso in esame riguarda un contribuente che aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali, generando un’evasione d’imposta pari a 75.332,00 euro. Tale condotta integra il reato previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, che fissa una soglia di punibilità a 50.000,00 euro. Nei gradi di merito, l’imputato era stato condannato e la sua richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata respinta.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello nel negare il riconoscimento della lieve entità dell’offesa.
La Decisione della Cassazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo che il superamento di quasi il 50% del valore soglia escluda a priori la possibilità di considerare l’offesa come particolarmente tenue.
La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficio della non punibilità è applicabile solo in circostanze eccezionali, dove l’ammontare dell’imposta evasa sia vicinissimo alla soglia di punibilità.
Le Motivazioni: Il Criterio della “Vicinanza” alla Soglia di Punibilità
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione del grado di offensività del reato. La Cassazione spiega che il legislatore, fissando una soglia di punibilità (in questo caso, 50.000 euro), ha già effettuato una valutazione a monte, decidendo che solo al di sopra di tale importo il fatto assume rilevanza penale. Di conseguenza, per poter parlare di particolare tenuità del fatto, l’offesa deve collocarsi in un’area molto prossima a tale soglia.
Un superamento così significativo, pari a oltre 25.000 euro in più rispetto al limite, non può essere considerato lieve. La Corte richiama un proprio precedente consolidato (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020), secondo cui il grado di offensività è già stato ponderato dal legislatore nella determinazione della soglia stessa. Pertanto, un’evasione che eccede tale limite in modo non trascurabile non può beneficiare dell’art. 131-bis cod. pen.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di reati tributari. Le conclusioni che possiamo trarre sono principalmente due:
1. Criterio Quantitativo Prevalente: Nel valutare la tenuità del fatto per il reato di omessa dichiarazione, il dato quantitativo, ovvero la misura del superamento della soglia di punibilità, assume un’importanza decisiva, se non esclusiva.
2. Limiti Stretti per l’Applicazione del 131-bis: Gli operatori del diritto e i contribuenti devono essere consapevoli che la possibilità di invocare la non punibilità per particolare tenuità è estremamente limitata quando la soglia di legge viene superata. Il beneficio è riservato a casi in cui lo scostamento è minimo, quasi irrilevante.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di omessa dichiarazione fiscale?
Sì, in linea di principio è applicabile, ma solo a condizione che l’ammontare dell’imposta evasa sia vicinissimo alla soglia di punibilità di 50.000,00 euro stabilita dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000.
Quale criterio ha usato la Corte di Cassazione per escludere la particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte ha utilizzato un criterio prettamente quantitativo, evidenziando che l’imposta evasa (75.332,00 euro) superava di quasi il 50% la soglia di punibilità. Questo significativo superamento è stato ritenuto incompatibile con la nozione di “particolare tenuità dell’offesa”.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La decisione della Corte d’Appello di negare il beneficio era infatti pienamente in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, rendendo le doglianze del ricorrente prive di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37830 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l’omess presentazione delle dichiarazioni fiscali con evasione di imposta pari a C 75.332,00, è inammissibile perché manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dell’offesa in ragione del superamento di quasi l 50% del valore soglia di punibilità. Si tratta di una decisione in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove l omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall’art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore ne determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 – 01).
Rilevato GLYPH r6 pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024
Il Consi ere estensore L
Il Presidente