Particolare Tenuità del Fatto: Limiti nei Reati Tributari
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per fatti di reato considerati minimi. Tuttavia, la sua applicazione incontra limiti precisi, specialmente in materia di reati tributari che prevedono soglie di punibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che superare significativamente tale soglia impedisce di invocare il beneficio, anche se la condotta non presenta altri profili di gravità.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un contribuente avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato per un reato tributario consistente nell’aver indebitamente portato in compensazione dei crediti fiscali. L’elemento cruciale della vicenda era l’entità della somma contestata, che risultava essere pari al doppio della soglia di punibilità stabilita dalla normativa fiscale per quel tipo di illecito.
Di fronte alla condanna, la difesa del ricorrente aveva basato il proprio appello sulla violazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che, nonostante il superamento della soglia, il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità e, di conseguenza, non punibile.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. I giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: nei reati che prevedono una soglia di punibilità, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può trovare applicazione solo a una condizione molto stringente.
La condizione è che la fattispecie concreta, analizzata nel suo complesso (condotta, danno e colpevolezza), presenti un’offensività minima. In termini pratici, questo si traduce nella necessità che l’ammontare che eccede la soglia sia ‘vicinissimo’ alla soglia stessa. Quando, come nel caso di specie, l’importo è il doppio del limite legale, viene a mancare il presupposto fondamentale della minima offensività, rendendo inapplicabile il beneficio.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su una valutazione logica e non manifestamente illogica del fatto, operata già dalla Corte di merito. La Suprema Corte ha evidenziato che i giudici d’appello hanno correttamente escluso i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. proprio in considerazione dell’entità dei crediti indebitamente compensati.
Il ragionamento giuridico si basa sul principio secondo cui la soglia di punibilità rappresenta già una scelta del legislatore di definire il limite tra l’illecito amministrativo e quello penale. Scostarsi in modo così netto da tale limite, raddoppiandolo, implica una lesione del bene giuridico protetto (in questo caso, l’interesse erariale alla corretta percezione dei tributi) che non può essere qualificata come ‘particolarmente tenue’. La Corte ha richiamato una sua precedente pronuncia (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020) per rafforzare questa interpretazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante indicazione pratica per professionisti e contribuenti. Dimostra che, in materia di reati tributari, il superamento della soglia di punibilità è un elemento di cruciale importanza. Se tale superamento è marginale o ‘vicinissimo’ alla soglia, si può ancora tentare di percorrere la strada della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, se l’importo contestato supera in modo significativo la soglia, le possibilità di successo di una simile difesa si riducono drasticamente, poiché la giurisprudenza considera tale circostanza come un indicatore oggettivo di un’offensività non più minima.
Quando si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati tributari con soglia?
Secondo la Corte di Cassazione, la non punibilità per particolare tenuità del fatto si può applicare solo se l’importo contestato è ‘vicinissimo’ alla soglia di punibilità prevista dalla legge, indicando così un’offensività minima.
Se l’importo illecito è il doppio della soglia di punibilità, il reato può essere considerato di particolare tenuità?
No. La Corte ha stabilito che un importo pari al doppio della soglia legale esclude in radice la possibilità di considerare il fatto di particolare tenuità, poiché l’offensività del comportamento non può essere ritenuta minima.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESANO MADERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge in relazi all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione fatto non manifesta illogica, escluso i presupposti la causa di non punibilità in esame, non ravvisando gli estremi della particolare tenuità del fatto in considerazione dell’entità dei pari al doppio della soglia stabilita, portati indebitamente in compensazione, in ciò fac corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di reati tributari che prevedon soglia di punibilità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità d prevista dall’art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione a condizione che la fattis concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferen1:i alla condotta, al erariale e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima, ossia quando i abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Sez. 3, n. 16599 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.