Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19716 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19716 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME Daniele, n. Velletri (Rm) 28/04/1990
avverso la sentenza n. 10322/24 della Corte di appello di Roma del 03/10/2024
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha ribadito la
condanna, pronunciata in primo grado, di NOME COGNOME in ordine al reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.) confermando la pena detentiva inflittagli nella misura di sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore, formulando i seguenti motivi di censura.
Manifesta illogicità o mancanza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’esimente per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), dalla Corte di appello giustificata esclusivamente in base all’avvenuta violazione delle prescrizioni previste dall’art. 385 cod. pen.
Mancanza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione della pena in primo grado e alla possibilità di ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo di doglianza, vertente sulla motivazione giustificativa del mancato riconoscimento dell’esimente speciale di cui all’art. 131-bis cod. pen., va rilevato che/ se bbene la Corte di appello, nel negare l’applicazione dell’esimente, si appelli ad un parametro di riferimento (rilevante allarme sociale) formalmente non previsto dalla previsione del codice, pare del tutto evidente che con tale espressione abbia voluto esprimere un giudizio di non speciale tenuità del fatto, del tutto giustificato del resto in relazione alla condotta tenuta dall’imputato, allontanatosi dall’abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari addirittura a bordo della propria autovettura (pag. 1 sent.).
Del tutto specioso, poiché privo d’interesse, è, invece, il secondo motivo di doglianza in tema di pena.
Come evidenziato dalla Corte di merito (par. 4, pag. 2) 1 i1 primo giudice aveva applicato all’imputato una pena illegittima, avendo individuato quella base in misura inferiore al minimo edittale.
La difesa critica la valutazione discrezionale di adeguatezza della pena irrogata – come noto incensurabile col ricorso per cassazione non essendo denunciati neanche profili di illegalità quali indicati da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 – mascherandola dietro l’argomento che il primo
giudice non aveva in realtà applicato una pena illegittima, avendo ridotto la misura di quella base per la concessione delle attenuati generiche.
Per questo motivo aveva, anzi, dedotto come motivo di appello che venisse precisato se la riduzione per attenuanti generiche – che la Corte di merito non
ha, per contro, ravvisato – fosse stata dell’estensione massima di un terzo o in misura inferiore, anche se oggi come allora non è dato comprendere con quale
interesse sia stata formulata tale deduzione.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di
una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 18 aprile 2025