Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Contano
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la finalità della condotta, specialmente se volta a occultare un passato criminale, possa precludere l’accesso a questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di possesso di documento di identificazione contraffatto, previsto dall’art. 497-bis del codice penale. L’imputato, fermato per un controllo, aveva esibito alla polizia giudiziaria una carta d’identità falsa.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Milano, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la condotta contestata avrebbe dovuto essere considerata di lieve entità e, pertanto, non meritevole di sanzione penale.
La Valutazione della Cassazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi approfondita non solo del gesto materiale (il possesso del documento falso), ma anche e soprattutto del contesto e delle finalità che lo hanno motivato.
Il Collegio ha sottolineato che, per valutare la particolare tenuità del fatto, è necessaria una “valutazione complessa e congiunta” di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Tale valutazione deve tenere conto dei criteri direttivi indicati dall’art. 133, comma 1, del codice penale, ovvero:
* Le modalità della condotta.
* Il grado di colpevolezza.
* L’entità del danno o del pericolo.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente negato il beneficio, desumendo l’oggettiva gravità del fatto e un’elevata intensità del dolo da una circostanza decisiva.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della pronuncia risiede nella scoperta che l’imputato aveva utilizzato il documento falso per uno scopo ben preciso: celare la propria reale identità e, con essa, un passato tutt’altro che irreprensibile. L’uomo risultava infatti gravato da ben 53 precedenti penali per furti in abitazione e destinatario di un provvedimento di espulsione pendente a suo carico.
Questa finalità, secondo la Corte, trasforma una condotta apparentemente non grave in un’azione caratterizzata da un “dolo intenso”. L’utilizzo del documento falso non era un gesto estemporaneo o di scarsa rilevanza, ma uno strumento strategico per eludere la giustizia e continuare a sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni passate. Ciò denota una riprovevolezza e una pericolosità sociale che sono intrinsecamente incompatibili con il concetto di “particolare tenuità”.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato (richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 13681/2016): il giudizio sulla tenuità del fatto non è un’analisi astratta del titolo di reato, ma un’indagine concreta che deve considerare ogni aspetto del comportamento dell’agente. Nascondere un numero così elevato di precedenti specifici non può essere considerato un fatto tenue.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante insegnamento: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere dal movente e dalla finalità della condotta. Un reato, anche se di per sé non gravissimo, perde ogni connotato di tenuità quando è funzionale a occultare una significativa storia criminale. In questi casi, la condotta rivela una colpevolezza e una capacità a delinquere che il legislatore non ha inteso trattare con clemenza, giustificando pienamente la conferma della condanna penale e l’esclusione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il giudice, attraverso una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo), rileva una gravità oggettiva del fatto e un’intensità del dolo incompatibili con il beneficio.
L’utilizzo di un documento falso per nascondere i propri precedenti penali incide sulla valutazione della tenuità del fatto?
Sì, secondo la Corte incide in modo decisivo. Tale condotta dimostra un’oggettiva gravità e un dolo intenso, poiché è finalizzata a celare una significativa storia criminale (nel caso di specie, 53 precedenti per furti e un ordine di espulsione), rendendo il fatto non qualificabile come di particolare tenuità.
Quali elementi deve considerare il giudice per valutare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve tenere conto dei criteri indicati dall’articolo 133, comma 1, del codice penale, ovvero le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da essa desumibile e l’entità del danno o del pericolo cagionato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confernnat D la condanna inflitta a NOME COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen. (fatto commesso in Milano il 17 gennaio 2023);
– che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto ch ,E , per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per partj colare del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e cdngiu-ta di tutt peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, cømmì 1, cod. pe delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’e – tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indica; :ione di ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come a5cadui o nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha desunto l’oggettiva gravità del fatto, animE 😮 peralt dolo intenso del soggetto agente, dalla circostanza che la condotta da questi tenut: – di possesso di carta d’identità contraffatta, esibita in sede di controllo da parte della polizia giuciziaria stata posta in essere per celare i suoi 53 precedenti penali per furti in abitazidne e l’esistenz un provvedimento di espulsione pendente a suo carico;
– rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cor la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00 ,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentu delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente