Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Recidiva Chiude Ogni Porta
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della sanzione penale. Esso consente di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso analizzato riguarda un uomo evaso dagli arresti domiciliari per un motivo apparentemente futile, al quale è stato negato il beneficio proprio a causa del suo passato criminale.
I Fatti del Caso: Evasione per le Sigarette
Un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico, decideva di allontanarsi dalla propria abitazione per un breve lasso di tempo con lo scopo di acquistare un pacchetto di sigarette. Tale comportamento integrava il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale. Condannato in primo grado e in appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato e, soprattutto, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte di Appello. I giudici hanno ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre argomentazioni già correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché la Particolare Tenuità del Fatto non è Applicabile
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi chiari e distinti che meritano un’analisi approfondita.
Il Dolo Generico nell’Evasione
In primo luogo, la Corte ha ribadito che per la configurazione del reato di evasione è sufficiente il cosiddetto “dolo generico”. Ciò significa che non è necessario indagare sul fine ultimo dell’agente o sulla durata dell’allontanamento. È sufficiente la coscienza e la volontà di violare la prescrizione di rimanere nel luogo di detenzione domiciliare. Il fatto che l’imputato sia uscito “solo” per comprare le sigarette è irrilevante ai fini della sussistenza del reato; l’atto volontario di allontanarsi è di per sé sufficiente a integrare la fattispecie criminosa.
L’Ostacolo della Recidiva e del Comportamento Abituale
Il punto cruciale della pronuncia riguarda il diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte di Appello, con motivazione ritenuta corretta dalla Cassazione, aveva negato il beneficio basandosi sulla “recidiva reiterata e specifica” dell’imputato. L’art. 131-bis cod. pen. esclude esplicitamente l’applicazione dell’istituto quando il comportamento è “abituale”. La presenza di una recidiva qualificata, come in questo caso, è stata interpretata dai giudici come un indice inequivocabile di abitualità nel commettere reati, una tendenza a delinquere che rende la condotta, seppur di per sé lieve, non meritevole della causa di non punibilità. La serialità dei comportamenti illeciti impedisce di considerare l’episodio come un’occasionale e trascurabile deviazione dalla legalità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per reati di lieve entità, ma un istituto che valuta la condotta nel suo complesso, includendo la personalità e la storia criminale dell’autore. La presenza di una recidiva reiterata e specifica funge da barriera invalicabile, segnalando una pericolosità sociale e un’inclinazione a violare la legge che rendono inopportuna qualsiasi forma di clemenza. Questa decisione serve da monito: anche un’infrazione apparentemente minima, come un’evasione di pochi minuti, viene giudicata con severità quando si inserisce in un quadro di ripetuta illegalità.
 
Uscire dagli arresti domiciliari per comprare le sigarette costituisce reato di evasione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che allontanarsi dall’abitazione in cui si è agli arresti domiciliari, anche per un motivo apparentemente banale, integra il reato di evasione previsto dall’art. 385 cod. pen., poiché è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di allontanarsi.
Si può invocare la ‘particolare tenuità del fatto’ in caso di evasione se si è recidivi?
No, secondo l’ordinanza, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) non può essere applicata se l’imputato è un recidivo reiterato e specifico. Questa condizione fa configurare il comportamento come abituale, escludendo l’applicabilità del beneficio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione ripropone le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre deduzioni già vagliate e motivatamente disattese dalla Corte di Appello, portando alla sua inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3945  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME riproduce deduzioni già vagliate e disattese dalla Corte di appello che ha adeguatamente motivato circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ex art. 385 cod. pen., correttamente rimarcando che al riguardo è sufficiente il dolo generico reso evidente dal fatto l’imputato evase dalla abitazione in cui doveva restare agli arresti domiciliari (peraltr un dispositivo elettronico di controllo) per andare a comprare delle sigarette;
ritenuto che non illegittimamente nella sentenza impugnata la particolare tenuità del fatto è stata disconosciuta rilevando una recidiva reiterata e specifica che fa configu come abituale il comportamento, così da escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pe ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consiglier estensore
Il Presidente