Particolare Tenuità del Fatto: Non si Applica se Menti per Nascondere un Reato
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131 bis del codice penale, rappresenta una valvola di sfogo del sistema giudiziario, consentendo di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Con l’ordinanza n. 19488/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: questa causa di non punibilità non può essere invocata quando la condotta illecita è finalizzata a nascondere un reato più grave e pericoloso.
I Fatti del Caso: False Generalità per Evitare Guai Peggiori
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 c.p.), in seguito a una riqualificazione del reato originariamente contestato (art. 495 c.p.). L’imputato, fermato alla guida di un veicolo, aveva fornito generalità false agli agenti di polizia. La sua difesa ha tentato di far valere la particolare tenuità del fatto, sostenendo che l’episodio fosse di lieve entità.
Tuttavia, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno respinto questa tesi, confermando la condanna. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, insistendo sull’errata applicazione della legge e sulla mancata concessione del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo “manifestamente infondato”. I giudici supremi hanno sottolineato come l’imputato non si fosse confrontato adeguatamente né con le motivazioni della sentenza impugnata né con l’orientamento consolidato della stessa Corte.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la finalità esclude la particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nell’analisi delle motivazioni che hanno spinto l’imputato a mentire. La Corte ha evidenziato che la falsa dichiarazione non è stata un gesto estemporaneo o di scarsa rilevanza. Al contrario, era stata compiuta con uno scopo ben preciso e grave: nascondere agli agenti il fatto di trovarsi alla guida di un’auto senza essere in possesso della patente.
Questo comportamento, secondo la Corte, non solo integra pienamente il reato di false dichiarazioni, ma rivela anche una pericolosità concreta, poiché la guida senza patente costituisce un pericolo per la sicurezza e l’incolumità di terze persone. La finalità di occultare un illecito più grave, quindi, colora di maggiore disvalore la condotta e impedisce di considerarla di “particolare tenuità”. Il giudice di merito aveva correttamente esplicitato questo ragionamento, rendendo la sua decisione immune da vizi logici.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante chiarimento sui limiti applicativi dell’art. 131 bis c.p. La valutazione sulla tenuità del fatto non può essere astratta o limitata alla sola condotta contestata, ma deve tenere conto del contesto complessivo e, in particolare, delle finalità dell’agente. Se un reato, anche se di per sé minore, viene commesso come strumento per occultarne un altro, specialmente se quest’ultimo mette a rischio la sicurezza pubblica, difficilmente potrà beneficiare della causa di non punibilità. La decisione riafferma che la giustizia penale deve considerare l’intera catena di azioni e le loro potenziali conseguenze, evitando automatismi che potrebbero premiare comportamenti elusivi e pericolosi.
Si può invocare la particolare tenuità del fatto se si forniscono false generalità a un pubblico ufficiale?
No, secondo questa ordinanza non è possibile se la falsa dichiarazione è compiuta con lo scopo specifico di nascondere un altro reato, come la guida senza patente, che comporta un pericolo per l’incolumità di terzi. Il fine illecito aggrava la condotta, impedendone la qualificazione come ‘tenue’.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ perché non contestava efficacemente le ragioni logiche e giuridiche della sentenza d’appello, né si confrontava con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione in materia. In sostanza, le argomentazioni della difesa erano palesemente prive di fondamento.
Qual è la conseguenza di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado – con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’ art. 495 cod. pen.previa riqualificazione della fattispecie nella diversa ipotesi di cui all’art.496 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza o l’erronea applicazione delle leggi sostanziali e processuali in relazione alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione della sentenza né con la giurisprudenza di questa Corte: con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato l ragioni del suo convincimento (pag. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità (la falsa declinazione delle generalità è avvenuta allo specifico fine di celare agli operanti di essere alla guida di una vettura sprovvisto della patente con conseguente pericolo per la incolumità di terzi).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente