Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Durata del Reato Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, ma la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la durata e la stabilità di una condotta illecita, come l’occupazione abusiva, possano essere decisive per escludere tale beneficio. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate in appello per il reato di occupazione abusiva, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza era la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A loro avviso, la condotta contestata avrebbe dovuto essere considerata di lieve entità, meritando quindi l’esclusione della punibilità.
La Decisione della Corte e il Principio della Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. I giudici hanno ritenuto corretta e ben motivata la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva negato il beneficio proprio in virtù della durata e della stabilità dell’occupazione illegale. Secondo la Cassazione, questi elementi indicano un’offesa non trascurabile al bene giuridico tutelato, incompatibile con il concetto di ‘tenuità’.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito i principi consolidati per la valutazione della particolare tenuità del fatto. Il giudice deve compiere un’analisi complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, basandosi sui criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale. Questi includono:
* Le modalità della condotta: Come è stato commesso il reato.
* Il grado di colpevolezza: L’intensità dell’intenzione criminale.
* L’entità del danno o del pericolo: Le conseguenze effettive o potenziali del reato.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente evidenziato che l’occupazione abusiva non era stata un episodio isolato o di breve durata, ma una situazione protratta nel tempo e consolidata. Tale stabilità dimostra una persistenza nella volontà criminale e un’offesa più grave al diritto di proprietà, elementi che rendono il fatto tutt’altro che ‘tenue’.
La Cassazione ha inoltre precisato che, per motivare la decisione, non è necessario che il giudice analizzi pedissequamente tutti gli indicatori previsti dalla legge; è sufficiente che si soffermi su quelli ritenuti più rilevanti per il caso di specie, purché la motivazione non si riduca a mere clausole di stile. In questa vicenda, la durata e la stabilità della condotta sono state considerate, a ragione, elementi decisivi e sufficienti per escludere il beneficio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto dell’imputato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice, ancorata a precisi indicatori normativi. La durata di un reato permanente, come l’occupazione abusiva, è un fattore cruciale che può, da solo, essere sufficiente a dimostrare una gravità tale da escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione conferma che l’offesa, per essere considerata tenue, deve essere minima non solo nelle sue conseguenze, ma anche nella sua estrinsecazione complessiva, inclusa la sua dimensione temporale.
Quando un reato può essere considerato di ‘particolare tenuità del fatto’?
Un reato può essere considerato di particolare tenuità quando, analizzando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., l’offesa complessiva risulta minima e non giustifica l’applicazione di una pena.
Perché in questo caso di occupazione abusiva è stata esclusa la particolare tenuità del fatto?
È stata esclusa perché la Corte ha ritenuto che la durata e la stabilità dell’occupazione abusiva costituissero elementi indicativi di una gravità non trascurabile, incompatibile con il concetto di ‘tenuità’. Una condotta protratta nel tempo non può essere considerata un fatto di lieve entità.
Il giudice deve esaminare tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. per decidere sulla tenuità del fatto?
No. Secondo la Corte, non è necessaria una disamina di tutti gli elementi previsti dalla norma. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione indicando gli elementi ritenuti più rilevanti nel caso specifico per giustificare la concessione o l’esclusione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a LAMEZIA TERME il 22/01/1991 NOME COGNOME nato a LAMEZIA TERME il 12/05/1995
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e NOME;
ritenuto che l’unico motivo oggetto dei ricorsi in esame, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. è manifestamente infondato, a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione durata e della stabilità dell’occupazione abusiva (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
considerato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibili prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valut complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che t conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità de condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previst è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di p non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/20 Venezia, Rv. 275940); che, poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del correttamente esercitati nel caso di specie;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.