Evasione e Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Allontanamento non è Lieve
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti di tale istituto in un caso di evasione dagli arresti domiciliari, sottolineando come il contesto del reato originario sia determinante per valutare la gravità della condotta.
Il Contesto del Ricorso: Evasione e Ricerca della Non Punibilità
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori. L’imputato aveva lasciato la propria abitazione e, a seguito della condanna per evasione, aveva presentato ricorso in Cassazione. La tesi difensiva si fondava sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che l’allontanamento era stato di breve durata e motivato dalla necessità di acquistare beni di prima necessità. Secondo la difesa, tale condotta non presentava un grado di offensività tale da meritare una sanzione penale.
La Decisione della Cassazione e la valutazione della particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto che gli argomenti della difesa fossero una mera riproposizione di censure già adeguatamente respinte nel grado precedente. La Corte ha stabilito che la valutazione sulla scarsa offensività della condotta era stata corretta e, essendo basata su elementi di fatto logici e coerenti, non era sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte: Analisi della Non Scarsa Offensività
La decisione si fonda su una serie di considerazioni precise che escludono la possibilità di considerare l’evasione come un fatto di lieve entità. In primo luogo, la giustificazione addotta – l’acquisto di beni di prima necessità – è stata ritenuta irrilevante. Anche se fosse stata veritiera, non avrebbe legittimato un allontanamento senza la preventiva autorizzazione del giudice.
Il punto cruciale della motivazione, però, risiede nel collegamento tra il reato di evasione e quello per cui era stata disposta la misura cautelare. La Corte ha evidenziato che gli arresti domiciliari erano stati applicati solo pochi giorni prima per il grave reato di atti persecutori. La violazione di tale misura, quindi, non può essere considerata di scarsa offensività, poiché frustra le esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento restrittivo, che miravano a proteggere la vittima da ulteriori condotte persecutorie. La valutazione della particolare tenuità del fatto non può prescindere dal contesto e dalle ragioni che hanno portato all’imposizione della misura violata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere globale e non limitata alla sola condotta materiale del reato. Nel caso dell’evasione, non è sufficiente considerare la durata dell’allontanamento o le motivazioni, per quanto plausibili. È essenziale analizzare la natura e la gravità del reato per il quale è stata imposta la misura restrittiva. Se tale misura è stata disposta per proteggere da reati gravi contro la persona, come lo stalking, la sua violazione assume automaticamente un’offensività maggiore, rendendo difficilmente applicabile la causa di non punibilità dell’articolo 131-bis c.p. La decisione serve da monito sul fatto che il rispetto delle misure cautelari è un obbligo inderogabile, la cui violazione viene valutata con particolare rigore.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto in caso di evasione?
Sì, in linea teorica è possibile, ma la sua applicazione dipende da una valutazione complessiva del caso. La sentenza chiarisce che tale causa di non punibilità è difficilmente applicabile se la misura cautelare violata era stata disposta per un reato di una certa gravità, come gli atti persecutori.
Perché la Corte ha ritenuto l’evasione non di lieve entità in questo caso?
La Corte ha ritenuto l’evasione non lieve per due ragioni principali: la giustificazione addotta (acquisto di beni di prima necessità) non autorizzava comunque un’uscita senza permesso; inoltre, la misura cautelare era stata imposta per atti persecutori, un reato che rende la violazione della misura stessa più grave.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto una semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, e la Cassazione non può riesaminare le valutazioni sui fatti, ma solo sulla corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6179 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancat applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono riprodut identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell’evasione in ragione della smentita giustificazione addotta dalla d secondo cui il ricorrente sarebbe uscito dall’abitazione per acquistare beni di prima necessi condotta che, anche qualora esistente, non avrebbe certo giustificato un allontanamento senza previa autorizzazione, essendo tale portata da non potersi giudicare di scarsa offensiv proprio per le ragioni che erano alla base della misura (atti persecutori) applicata pochi g prima; che la apprezzata non tenue offensività della condotta per mezzo di valutazioni in fa coerenti e logiche non è sindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.