Particolare tenuità del fatto ed evasione: quando la distanza conta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5057/2025, ha affrontato un caso interessante in materia di evasione e applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La decisione chiarisce come la valutazione della gravità del comportamento non possa basarsi su una lettura riduttiva degli eventi, ma debba considerare tutti gli elementi concreti, inclusa la distanza percorsa dall’imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, ristretto agli arresti domiciliari, veniva condannato per il reato di evasione. La sua difesa, sia in appello che in Cassazione, sosteneva che il comportamento dovesse essere considerato di lieve entità, tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello di Catania, tuttavia, respingeva questa tesi, ritenendo l’offensività del reato non così lieve come prospettato.
L’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge proprio in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale di tale decisione risiede nella natura stessa del motivo di ricorso presentato. I giudici di legittimità hanno osservato che l’argomentazione difensiva era meramente ‘riproduttiva’ di una censura identica a quella già adeguatamente esaminata e confutata dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di illegittimità, ma si è limitato a riproporre la stessa questione, sperando in una diversa valutazione da parte della Cassazione. Questo, però, non è consentito, specialmente quando la decisione del giudice di merito è fondata su una motivazione logica e coerente.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte d’Appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto basandosi su un’analisi concreta delle circostanze, in particolare la distanza che l’imputato aveva percorso allontanandosi dalla propria abitazione. Questo elemento è stato ritenuto un indice significativo della ‘non scarsa offensività’ della sua condotta.
La Cassazione ha ribadito che una simile valutazione rientra pienamente nel giudizio di merito e, se motivata in modo logico e privo di vizi giuridici, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che per ottenere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non basta affermare genericamente la lieve entità del fatto, ma occorre che tutti gli indicatori (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, etc.) convergano verso un giudizio di minima offensività. Nel caso dell’evasione, la distanza percorsa è un fattore concreto e rilevante. In secondo luogo, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Se la motivazione della sentenza d’appello è solida, riproporre le stesse argomentazioni si traduce in una sicura dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando il reato di evasione non può essere considerato di particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, il reato di evasione non può essere considerato di particolare tenuità quando le circostanze concrete, come la significativa distanza percorsa dal luogo degli arresti domiciliari, dimostrano una ‘non scarsa offensività’ della condotta.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in appello?
No, un ricorso per Cassazione che si limita a riproporre le medesime censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione sulla gravità del fatto compiuta da un’altra corte?
No, la valutazione sulla ‘non scarsa offensività’ del fatto è un giudizio di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminarla, a meno che la motivazione della corte precedente non sia palesemente illogica o viziata da errori di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 21/11/1988
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il delitto di evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver escluso la lettura riduttiva degli eventi, specie con riferimento all distanza dalla casa ove era ristretto agli arresti domiciliari, con motivazione di merito no sindacabile in sede di legittimità ne ha rilevato la non scarsa offensività;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2025.