Particolare tenuità del fatto e evasione: quando la ripetizione del reato conta
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per evitare che il sistema giudiziario si occupi di vicende di minima importanza. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44282/2023) offre un chiaro esempio dei limiti di questo istituto, specialmente in presenza di reati commessi in continuazione.
Il Caso in Esame: Due Episodi di Evasione e il Ricorso per Cassazione
Il caso riguarda un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per due episodi di evasione, ritenuti in continuazione tra loro. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, i singoli episodi, considerati individualmente, erano di gravità talmente lieve da meritare l’applicazione di tale beneficio.
La Decisione della Corte: La particolare tenuità del fatto è esclusa
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si basa su un principio consolidato: la valutazione della tenuità del fatto non può essere frammentata, ma deve considerare la condotta nel suo complesso. In questo caso, la presenza di due episodi legati dal vincolo della continuazione ha rappresentato l’elemento decisivo per escludere il beneficio.
Le Motivazioni alla base della pronuncia
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente, immune da censure, per giustificare l’esclusione della particolare tenuità. La ripetizione del reato di evasione, anche se a breve distanza di tempo, dimostra una tendenza a delinquere e una noncuranza per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria che mal si conciliano con il requisito della non abitualità del comportamento, indispensabile per l’applicazione della causa di non punibilità. La Corte ha ribadito che la continuazione tra più reati è un indice sintomatico di una maggiore gravità complessiva della condotta, che va oltre la soglia della ‘particolare tenuità’. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: la valutazione per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere globale. Non è sufficiente che il singolo episodio criminoso sia di per sé lieve; è necessario che l’intera condotta dell’agente sia occasionale e non riveli una propensione a violare la legge. La commissione di più reati in continuazione, anche se di modesta entità, è un forte indicatore contrario. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva basata sulla tenuità del fatto deve essere supportata da elementi che dimostrino non solo la minima offensività dell’atto, ma anche l’assoluta occasionalità del comportamento del proprio assistito.
La continuazione tra reati impedisce sempre il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa ordinanza la presenza di due episodi di evasione in continuazione è un elemento che osta al riconoscimento del beneficio, poiché indica una condotta non occasionale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, nel negare la tenuità del fatto, fosse corretta, logica e priva di vizi legali.
Cosa succede dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, e la condanna decisa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44282 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenutot la manifesta infondatezza del ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in relazione a due episodi di evasione ritenuti in continuazione;
rilevato che la Corte di appello, con motivazione immune da censure in questa sede, ha esposto le ragioni sottese all’esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda p. 7);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
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