Particolare tenuità del fatto ed evasione: quando la durata conta
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di modesta entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardo al reato di evasione, stabilendo che la durata prolungata dell’allontanamento può essere un fattore decisivo per negare questo beneficio.
Il caso: evasione dal regime di semidetenzione
Il caso in questione riguarda un individuo sottoposto al regime di semidetenzione, una misura che gli consentiva di uscire dall’istituto penitenziario per alcune ore al giorno. L’imputato, tuttavia, non faceva rientro per alcuni giorni, integrando così il reato di evasione. La Corte d’Appello di Milano lo condannava, ritenendo non applicabile la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Il ricorso in Cassazione e la valutazione della tenuità del fatto
L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere considerata di lieve entità e, pertanto, non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. La difesa lamentava una motivazione carente da parte della Corte d’Appello sulla mancata applicazione di tale istituto. Il fulcro del ricorso era quindi stabilire se un’evasione protratta per più giorni potesse rientrare in quella “minore offensività” richiesta dalla norma per escludere la sanzione penale.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerandolo generico e manifestamente infondato. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione. Il punto centrale della motivazione risiede nella durata dell’allontanamento. L’assenza dell’imputato per un periodo di “alcuni giorni” è stata considerata una circostanza concreta e decisiva, tale da impedire la formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto. La prolungata violazione degli obblighi imposti dal regime di semidetenzione, secondo la Corte, assume una gravità che va oltre la soglia della particolare tenuità. Di conseguenza, la condanna è stata confermata, insieme al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è astratta, ma deve essere ancorata alle specifiche circostanze del caso concreto. Nel contesto del reato di evasione, la durata dell’inadempimento assume un’importanza cruciale. Un allontanamento che si protrae per più giorni non può essere considerato un fatto di lieve entità, in quanto manifesta una più seria e consapevole volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità giudiziaria. La decisione serve quindi come monito, chiarendo che, sebbene l’istituto dell’art. 131-bis c.p. sia applicabile in linea di principio anche all’evasione, la sua concessione è preclusa quando la condotta, per la sua durata, dimostra un’offensività non trascurabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi addotti sono stati giudicati generici e manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione corretta e adeguata sulla questione sollevata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile al reato di evasione?
Sì, in linea di principio l’istituto può essere applicato al reato di evasione, ma la sua effettiva applicazione dipende da una valutazione concreta delle circostanze specifiche del caso, come la durata dell’allontanamento e l’offensività complessiva della condotta.
Quale elemento è stato decisivo per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in questo caso?
L’elemento decisivo è stata la durata dell’allontanamento. Il fatto che l’imputato non sia rientrato nell’istituto di appartenenza per alcuni giorni è stata considerata una circostanza concreta ostativa alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1059 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 04/03/1986
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando la durata dell’allontanamento poiché l’imputato, sottoposto al regime di semidetenzione, non faceva rientro presso l’Istituto di appartenenza per alcuni giorni, circostanza ritenuta in concreto ostativa alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
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