Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12765 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
Depositata in Cancelleria
IL FL;NZIGN: –
NOME
(:)ggi , DATA_NASCITA MAR, 324
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 15 febbraio 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma il 29 ottobre 2018 NOME COGNOME, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena 6 mesi di reclusione ed C 2.000 di multa, per il reato ex art. 73, comma 5, d. n. 309 del 1990, per la cessione a NOME COGNOME di 21 grammi di hashish cambio di C 100 (in Roma il 27 ottobre 2018).
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso ta sentenza deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rig della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. di cui sussisterebb gli indici di applicabilità.
Gli stessi vizi sono dedotti in relazione alla riduzione per le circo attenuanti generiche, che non sarebbe stata effettuata nella massima estensio
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo relativo al rigetto della richiesta di applicazione dell’art. cod. pen. è manifestamente infondato.
1.1. Dalla sentenza di appello risulta che la ricostruzione del fatto non è contestata con l’atto di appello. La Corte territoriale ha ritenuto, quale ostativa, che il comportamento non potesse essere qualificato non abituale, at il precedente penale. Dalla sentenza di primo grado risulta che l’acquirente rifornito dall’imputato altre 4 o 5 volte: vi è stata una significativa reit RAGIONE_SOCIALE condotte. Dunque, la Corte di appello ha correttamente indicato l’esist di una ragione ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
1.2. Va, altresì, ricordato che la giurisprudenza (Sez. 3, n. 1815 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 – 01) ha affermato, in tema di stupefacenti, che fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coinciden atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è t valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantit qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fi riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entit danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condott applicazione del principio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sen
impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell’imputato di 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. cod. pen.
1.3. Nel caso in esame, la condanna è intervenuta per una condotta più gra di cessione con la realizzazione di un profitto significativo di € 100, tutti e che denotano la correttezza della decisione di rigetto della Corte territoriale
Il ricorso è, invece, inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. pr pen., nella parte in cui si contesta la riduzioneyper le circ:ostanze att generiche effettuata non nella massima estensione; tale questione non è st dedotta con i motivi di appello.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordin degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc, pen. impedisce la proponibilit cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio con il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedime impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in a un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdiziona tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazion
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi è ragione di ritener che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende.
Così deciso il 27/02/2024.