Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Abitualità Esclude il Beneficio
La recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale affronta un tema cruciale: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in contesti di reati apparentemente minori ma reiterati nel tempo. Il caso in esame, relativo alla riproduzione abusiva di testi universitari, offre spunti fondamentali per comprendere i limiti di questo istituto e il concetto di ‘abitualità’ della condotta.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dalla legge sul diritto d’autore (art. 171-ter, l. n. 633/1941). L’imputato era stato ritenuto responsabile della riproduzione e vendita di ben 37 diversi testi universitari fotocopiati, destinati agli studenti. A seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione, la Corte d’Appello aveva nuovamente valutato il caso, confermando la responsabilità penale e negando la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La difesa ha quindi proposto un nuovo ricorso, lamentando proprio l’esclusione di tale beneficio.
La Decisione della Corte e la Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Secondo i giudici, la Corte d’Appello ha correttamente escluso il beneficio, fornendo una motivazione logica, congrua e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni: l’Abitualità come Ostacolo Insormontabile
Il ragionamento della Corte si basa su un punto cardine: l’abitualità della condotta. I giudici hanno sottolineato che l’elevato numero di libri fotocopiati (37) e la pluralità di clienti (studenti) erano prove inconfutabili del carattere non occasionale, bensì sistematico e professionale, dell’attività illecita. Questa abitualità è uno degli elementi che, per espressa previsione normativa, osta all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La norma, infatti, è pensata per episodi sporadici e di minima offensività, non per attività criminali organizzate, seppur di modesta entità economica singolarmente considerate.
La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui, per valutare la tenuità dell’offesa, il giudice deve fare riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, del codice penale (gravità del reato). Tuttavia, non è necessaria un’analisi pedissequa di tutti i parametri: è sufficiente indicare gli elementi ritenuti più significativi. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente individuato nel carattere “evidentemente abituale e considerevole dell’attività vietata” l’elemento decisivo per escludere la scarsa offensività della condotta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto non può diventare uno strumento per depenalizzare condotte illecite seriali o professionali. La valutazione non si limita al singolo atto, ma si estende al contesto complessivo del comportamento dell’autore. Un’attività, anche se composta da singoli atti di modesto valore, se reiterata sistematicamente, perde il carattere della tenuità e manifesta una maggiore pericolosità sociale e una più spiccata volontà criminale. La decisione, pertanto, serve da monito: la lotta alla violazione del diritto d’autore e ad altre forme di illegalità diffusa non viene indebolita dall’istituto della tenuità del fatto, che rimane confinato a episodi genuinamente isolati e marginali.
Quando un’attività illecita può essere considerata abituale al punto da escludere la particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, un’attività è considerata abituale quando non è occasionale. Nel caso specifico, l’elevato numero di testi universitari riprodotti (37) e la finalità di rivendita a studenti sono stati elementi sufficienti per dimostrare il carattere sistematico e non sporadico della condotta.
Per negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., il giudice deve analizzare tutti i criteri dell’art. 133 c.p.?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che non è necessaria una disamina di tutti gli elementi previsti dall’art. 133, primo comma, c.p. È sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti più rilevanti per escludere la scarsa offensività del fatto, come in questo caso il carattere abituale e la considerevolezza dell’attività.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37073 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME SANTO nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe con la quale, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione Sez. 3, n. 43097 del 3 ottobre 2021, ferma la responsabilità penale pronunciata in relazione al reato di cui all’art. 171 ter I. n. 633/1941, conseguita alla sentenza rescindente, è stata ritenuta infondata la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., in ragione dell’elevato numero di clienti e copie fotocopiate – 37 libri fotocopiati, che dimostravano il carattere abituale e non occasionale della condotta di riproduzione fotografica di testi universitari al fine di rivendita agli studenti.
L’esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata contiene argomentazioni ineccepibili, sopra ricordate, alla pagina 3.
Relativamente all’applicazione dell’art. 131 bis, va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 d 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto del carattere evidentemente abituale e considerevole dell’attività vietata, deponente per l’esclusione della scarsa offensività della condotta.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, in assenza di causa di esonero nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
7
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore dell RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.