Particolare Tenuità del Fatto: Quando Non Si Applica in Caso di Evasione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel reato di evasione. La decisione sottolinea come la durata e la mancanza di giustificazione dell’allontanamento siano elementi decisivi per escludere tale beneficio, confermando la condanna di un soggetto che si era allontanato dalla propria abitazione mentre era sottoposto a una misura cautelare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto a una misura cautelare che lo obbligava a rimanere presso la propria abitazione, si era allontanato senza alcuna autorizzazione.
Nel suo ricorso per cassazione, la difesa sollevava due principali motivi di contestazione:
1. Un vizio di motivazione circa la specificazione del titolo detentivo che lo obbligava a permanere in casa.
2. L’errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso interamente inammissibile.
Genericità del Primo Motivo
I giudici hanno ritenuto il primo motivo di ricorso generico, in quanto non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva infatti chiarito in modo esplicito che l’imputato era soggetto a una misura cautelare. Inoltre, il riferimento all’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario è stato giudicato inconferente, poiché tale norma riguarda permessi specifici che, nel caso in esame, non erano mai stati concessi.
La Particolare Tenuità del Fatto e l’Assenza Prolungata
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo. La Corte di Cassazione ha qualificato la critica come manifestamente infondata, ribadendo la correttezza della valutazione operata dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. con una valutazione di merito, ritenuta insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione fondamentale per negare la particolare tenuità del fatto risiede nella “non scarsa offensività” della condotta. Tale offensività è stata desunta da due elementi chiave:
1. Il consistente lasso di tempo durante il quale l’imputato si è allontanato dalla sua abitazione.
2. L’assenza di qualsivoglia giustificazione per tale comportamento.
Secondo la Corte, un’assenza prolungata e ingiustificata non può essere considerata un’offesa di lieve entità al bene giuridico tutelato dalla norma sull’evasione. Di conseguenza, il comportamento dell’imputato non rientrava nei presupposti necessari per l’applicazione della causa di non punibilità.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione rafforza un principio importante: la valutazione della particolare tenuità del fatto non è automatica ma richiede un’analisi concreta della condotta. Nel contesto del reato di evasione, la durata dell’allontanamento e la presenza o meno di una valida giustificazione sono fattori determinanti. Un’assenza significativa e non motivata manifesta un grado di offensività che osta all’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p., portando alla conferma della condanna e al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione per evasione può essere considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ad esempio omettendo di contestare il fatto, chiarito dal giudice di merito, che l’imputato fosse sottoposto a una misura cautelare.
L’assenza prolungata dall’abitazione impedisce l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa ordinanza. La Corte ha stabilito che un consistente lasso di tempo di allontanamento, unito all’assenza di giustificazioni, dimostra una ‘non scarsa offensività’ della condotta, elemento che impedisce di riconoscere la particolare tenuità del fatto.
Perché il riferimento all’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario è stato ritenuto irrilevante?
È stato ritenuto irrilevante perché quella norma si applica ai casi in cui vi sia un’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione. Nel caso specifico, l’imputato non aveva ricevuto alcuna autorizzazione, rendendo il richiamo a tale articolo non pertinente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LAMEZIA TERME il 27/07/1977
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione dell’art. 385 cod. peni in ragione dell’omessa specificazione del titolo detentivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha chiarito come il ricorrente fosse sottoposto a misura cautelare e che inconferente si rivelasse il riferimento contenuto nel motivo di gravame all’art. 47 0.P., non sussistendo, nel caso esaminato, alcuna autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione in favore del NOME;
rilevato che manifestamente infondata e riproduttiva di questione adeguatamente confutata dalla Corte territoriale risulta la critica alla parte della decisione che non ha ritenuto sussis i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. p esimente esclusa con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in ragione della non scarsa offensività connessa al consistente lasso di tempo dell’allontanamento e all’assenza di qualsivoglia giustificazione al riguardo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.