Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23667 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma del sentenza del Tribuinale di Modena del 23.09.2022, ha ridotto la sospensione della patente di guida nei suoi confronti in anni uno e mesi sei.
2.Con il primo motivo di ricorso, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legg penale nonché vizio di motivazione quanto alla negata applicazione dell’art. 131-bis c.p. particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di merito ha omesso di valutare le circostanz caso concreto limitando il giudizio alle caratteristiche del fatto tipico.
3.Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alla specifica doglianza difens relativa al buon comportamento processuale dell’imputato ed alla condotta collaborativa tenuta al momento del controllo su strada, nonché all’assenza di precedenti in capo allo stesso.
4.Con il terzo motivo, la difesa lamenta vizio di motivazione in punto di quantificazione d sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In particolare, difesa censura la decisione impugnata nella parte in cui i giudici di merito, pur ritenendo fonda motivo concernente la rideternninazione della predetta sanzione, non l’ abbiano irrogata nel misura del minimo edittale.
5.11 Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiarare il parziale annullamento c rinvio del provvedimento impugNOME, in punto di scrutinio sull’applicazione della causa di n punibilità per particolare tenuità del fatto, assorbita la questione in punto di sa amministrativa accessoria. Il rigetto nel resto.
6.Quanto al primo motivo va ribadito che lo scrutinio in materia di art. 131 bis cod.pen. deve esse condotto con riferimento alle concrete modalità del fatto e non con riguardo agli elementi c integrano la condotta tipica (Cass. Pen., Sez. IV, n. 58261/2018, Rv. 274910 – 01). La Cort territoriale, sul punto, ha valorizzato le circostanze temporali (tarda notte) e le modal fatto (l’imputato era alla guida con un tasso alcolemico che superava la soglia di 1,5 g/I, rit non di scarsa entità) e ha quindi considerao gli elementi che consentono di escludere la minima offensività avendo generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni giuridici protetti dalla fattispecie tipica, così come peraltro argomenta primo Giudice che aveva individuato il superamento significativo della soglia di punibilità riscont in misura pari al 130% rispetto ai valori minimi di rilevanza penale. Secondo le Sezioni Unite Tushaj (S.U. n. 13681/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01) «quanto più ci si allontana dal valore-soglia, tasso alcolemico nella specie di 1,86 g/I, tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fat specialmente esiguo».
7. La seconda e terza censura sono infondate. In tema di circostanze, ai fini del diniego de concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att
sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valuta tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considera mosse sul punto dall’interessato. Ed invero la Corte territoriale, nel decidere in ordine circostanze attenuanti generiche, ha preso in considerazione quanto eccepito dalla difesa ravvisando come, nonostante il prevenuto avesse tenuto un comportamento adeguato al momento del controllo, non fosse possibile cogliere alcun particolare elemento “positivo” atto giustificare la concessione delle predette attenuanti. Sul punto, si ricorda che il man riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifica dalla L. n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
8.Parimenti in tema di durata della sanzione amministrativa accessoria, tarata dal primo Giudic sul massimo edittale, la Corte territoriale l’ha ridotta e commisurata ad anni uno e mesi facendo riferimento alle circostanze concrete già ampiamente sopra descritte
9.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5.06.2023