Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8149 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8149 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il 20/07/1976
NOME nato a MESSINA il 22/10/1988
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 36189/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 29 gennaio 2025
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dei ricorrenti per il reato di concorso in lesioni personali aggravate dall’avere commesso il fatto in più persone riunite;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilità e al riconoscimento della circostanza aggravante – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dall Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Che invero la Corte territoriale ha adeguatamente ed esaustivamente motivato in merito alle risultanze istruttorie per quanto concerne l’individuazione degli aggressori (Si ved pag. 3 della sentenza impugnata) e l’applicazione dell’aggravante del reato commesso da più persone riunite (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato giacché la Corte di Appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture log delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilit (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del f prevista dall’art. 131-bis cod. peri., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione comple e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’ 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha fatt riferimento alla gravità oggettiva del fatto commesso, alla congiunta azione violenta posta in essere da almeno tre soggetti e alla rilevante entità del pericolo generato; elementi che, nel loro complesso, risultano incompatibili con qualsivoglia valutazione positiva in ordine al particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo – che lamenta l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile in quanto aspecifico, perché non tiene conto che il beneficio era stato concesso e che la Corte di appello ha anche spiegato perché le circostanze siano state riconosciute solo equivalenti e non prevalenti sull’aggravante;
Ritenuto, quanto all’ultimo motivo – che attiene al trattamento sanzionatorio – che i ricorsi sono in fatto e comunque aspecifici perché non tengono conto che la pena è stata individuata nel minimo edittale.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nto della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente