Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11759 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11759 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nata in Cina il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 13 Febbraio 2023 dalla Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’AVV_NOTAIO che ha rilevato l’infondatezza delle conclusioni del P.M. e insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 13 gennaio 2020 dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, che ha ritenuto l’imputata responsabile dei reati di ricettazione e di tentata frode in commercio, per avere ricevuto e compiuto atti idonei diretti a vendere numerose lampadine luminose per addobbi natalizi, recanti il marchio CE contraffatto.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata deducendo:
2.1 violazione delle norme processuali sul processo cartolare in appello in ragione della omessa trasmissione delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO alla difesa dell’imputato e conseguente nullità della sentenza.
Nel corso del giudizio d’appello, il difensore depositava memoria scritta e conclusioni scritte; la cancelleria avrebbe dovuto trasmettere 10 giorni liberi prima dell’udienza le
conclusioni scritte del pubblico ministero, ma la difesa non ne ha avuto contezza e il giudizio di appello si è celebrato nel difetto di contraddittorio.
Osserva il ricorrente che secondo la giurisprudenza di legittimità tale omissione ha determinato una nullità a regime intermedio che deve ritenersi tempestivamente eccepita con il ricorso per Cassazione, dovendosi escludere la valenza sanante della mancata deduzione dell’anomalia nelle conclusioni scritte della difesa. Nel caso in esame, peraltro, la difesa aveva eccepito tale nullità nelle conclusioni scritte senza che la Corte territoriale rilevasse o argomentasse al riguardo.
2.2 Violazione di legge per vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod.pen. poiché la Cor ha respinto la richiesta difensiva osservando che la quantità di merce contraffatta era ingente, senza considerare che era pari al 2% di quella lecitamente detenuta nel negozio e quindi integrava una percentuale molto contenuta e ridotta.
Oltre al quantitativo di merce, la Corte ha poi valorizzato anche l’abitualità della condotta ritenendola integrata dal ripetersi delle operazioni di vendita. Trattasi di motivazione erronea poiché l’elemento della abitualità non può desumersi dalla condotta plurima di vendita in quanto non è questa l’oggetto del reato.
Inoltre il ricorrente osserva che l’istituto di cui all’art. 131 bis cod.pen. non può rifer esclusivamente a condotte prive di offensività ma a quelle condotte che, pur essendo astrattamente idonee a cagionare una lesione del bene tutelato, nella concretezza abbiano determinato un pregiudizio particolarmente lieve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 II primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha precisato che nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni de AVV_NOTAIO Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l’omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente). (Sez. 2 – , Sentenza n. 49964 del 14/11/2023 Ud. (dep. 15/12/2023 )
Rv. 285645 – 01)
Dalla memoria allegata al ricorso emerge che in effetti in data 7 Febbraio 2023 con le conclusioni scritte, la difesa rassegnava alla Corte di appello di non avere ancora ricevuto le conclusioni del pubblico ministero, e dall’esame del fascicolo processuale emerge che dette conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale non sono state inserite; anche la
cancelleria della Corte di appello di Napoli, interpellata al riguardo da questo Ufficio, ha comunicato che non vi sono conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nè le stesse sono state allegate al ricorso.
Poiché non vi è prova che dette conclusioni scritte siano state presentate e tantomeno prese in considerazione dal collegio giudicante, deve concludersi che di fatto il Pubblico ministero non ha controdedotto rispetto ai motivi di impugnazione e, alla stregua della giurisprudenza suindicata, nessun nocumento si è verificato a carico della difesa, poiché il collegio non ha tenuto in alcuna considerazione elementi di fatto e argomentazioni che non fossero conosciuti dal ricorrente, ma si è limitato a valutare le censure proposte con l’appello.
D’altronde è certo che il Pubblico ministero in sede di impugnazione non ha alcun onere di presentare le proprie conclusioni e la mancata presentazione delle stesse non integra una causa di nullità, poiché nessun pregiudizio ha arrecato alla posizione della difesa.
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte.
Il giudizio sulla tenuità della condotta ex art. 131 bis cod.pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa all configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia d beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U – , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv. 283064 01)
La corte ha respinto l’istanza difensiva con argomentazione sintetica ma esaustiva, valorizzando l’ingente numero di beni recanti il marchio di sicurezza contraffatto, pari a oltre 18.000; la gravità del pregiudizio cagionato ponendo in vendita beni privi delle necessarie condizioni di sicurezza GLYPH e la tendenziale ripetitività della condotta caratterizzata dalla pluralità delle occasioni di vendita GLYPH nell’ambito dell’attività imprenditoriale dell’imputata.
Non va infatti trascurato che GLYPH oltre alla ricettazione, che si esaurisce nella ricezione della merce, l’imputata risponde anche del delitto di tentata frode in commercio per
avere posto in essere atti idonei a frodare e a trarre in inganno i possibili potenziali acquirenti sulla caratteristiche della merce posta in vendita, che presentava un falso marchio molto simile a quello di conformità alle regole della Comunità europea sul rispetto dei criteri di sicurezza da parte dei produttori degli articoli su cui era sta apposto.
Trattasi di motivazione condivisibile ed immune dai vizi dedotti dal ricorrente, che in realtà mira ad ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto valorizzati dal collegio, sollecitando un’alternativa interpretazione dei dati numerici incontestati, che dovrebbero essere considerati non nella loro obiettività, ma in proporzione alla merce di origine lecita contenuta in deposito, secondo un criterio di valutazione non previsto dalla fattispecie in esame.
22inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente
Roma 21 febbraio 2024
NOME COGNOME
Dia