Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna, in data 5 luglio 2022, ha confermato la c danna emessa a suo carico dal Tribunale di Parma il 16 marzo 2021 in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lettera c) e co. 2 sexies D. L. vo 285/92.
Il ricorrente articola un unico motivo con cui lamenta vizio motivazionale in ordine al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni esp dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. bis, cod. pen., mediante il rinvio alla particolare pericolosità della condotta, desunta modalità della condotta (stato di elevata ebbrezza; durante orario notturno; su str a scorrimento veloce) [cfr., sull’onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/201 Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-men delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.