Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (fatt del 16.6.2019).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ed in ordine all’eccessiva durata della sospensione della patente di guida.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato.
4.1. La censura riguardante l’art. 131-bis cod. pen. non considera che i giudici territoriali, al di là dell’elevato tasso alcolemico riscontrato, ha motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della condotta concretamente accertata, avuto riguardo al fatto che l’imputato si trovava alla guida di un mezzo, transitando su strada pubblica, in condizioni psicofisiche profondamente alterate, tali da determinare un grave pericolo per gli utenti della strada, tanto da indurre vari automobilisti a segnalare la condotta di guida pericolosa e le manovre altrettanto pericolose poste in essere dal prevenuto.
4.2. Quanto alla durata della sospensione della patente di guida, premesso che tale valutazione deve essere effettuata in base ai criteri di cui all’art. 218 comma 2, cod. strada, si deve ritenere che la Corte di appello, nel confermare sul punto la statuizione del Tribunale, abbia valutato globalmente le caratteristiche del fatto ed il pericolo che potrebbe derivare dall’ulterior circolazione del prevenuto alla guida di un veicolo, come si evince dal complesso motivazionale della sentenza impugnata, immune da evidenti vizi logici, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consigli e estensore
Il Presidente