Guida Incerta e Alito Vinoso: Niente Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23063/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La pronuncia ha stabilito che tale beneficio non può essere concesso quando un automobilista viene sorpreso alla guida in condizioni palesemente e pericolosamente incompatibili con tale attività, anche in assenza di un incidente. La decisione ribadisce inoltre la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Caso: Il Controllo Stradale
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un automobilista avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli che ne aveva confermato la responsabilità penale per un reato connesso alla circolazione stradale. Durante un controllo, le forze dell’ordine avevano accertato che l’imputato si trovava alla guida di un autoveicolo in uno stato di evidente alterazione. Gli elementi riscontrati erano una chiara incertezza nell’eloquio e nei movimenti, la presenza di alito vinoso e una manifesta difficoltà nel fermare il veicolo quando richiesto.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dal ricorrente non erano ammissibili nel giudizio di legittimità. L’appellante, infatti, contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Valutazione dei Fatti Riservata al Giudice di Merito
La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rianalizzare le prove. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata sia immune da vizi logici e che la legge sia stata applicata correttamente. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta congrua, adeguata e basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili.
Analisi sulla Particolare Tenuità del Fatto
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente sosteneva che il suo comportamento dovesse essere considerato di lieve entità.
Perché la Cassazione ha escluso il beneficio?
La Corte ha respinto questa argomentazione, confermando la valutazione dei giudici territoriali. È stato evidenziato che la non particolare tenuità del fatto emergeva chiaramente dalle circostanze concrete. La guida in condizioni incompatibili e pericolose, manifestata attraverso l’incertezza nei movimenti, l’alito alcolico e la difficoltà di controllo del mezzo, costituisce un comportamento che non può essere qualificato come di lieve entità, a prescindere dal fatto che non si sia verificato un sinistro.
le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, il principio procedurale per cui le questioni relative alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove non possono essere riproposte in sede di legittimità, se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente. In secondo luogo, sul piano sostanziale, la Corte ha stabilito che la pericolosità intrinseca della condotta è un elemento determinante per escludere la particolare tenuità del fatto. La guida in stato di manifesta alterazione è stata considerata di per sé una condotta grave, in quanto espone a un rischio concreto la sicurezza pubblica, rendendo irrilevante la richiesta di applicazione del beneficio di cui all’art. 131-bis c.p.
le conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della tenuità del fatto deve essere condotta in concreto, tenendo conto di tutte le modalità della condotta. Per i reati stradali, ciò significa che la palese incompatibilità delle condizioni del conducente con la guida è sufficiente a escludere il beneficio, poiché la pericolosità del comportamento assume un rilievo decisivo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come sono andati i fatti?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità e non di merito. Non può ricostruire i fatti o rivalutare le prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici delle istanze precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria.
La ‘particolare tenuità del fatto’ si applica a chi guida in stato di alterazione, anche se non causa un incidente?
Secondo questa ordinanza, no. Se le condizioni del conducente sono chiaramente e pericolosamente incompatibili con la guida (come incertezza nel parlare e muoversi, alito vinoso e difficoltà a fermare il veicolo), la non particolare tenuità del fatto è giustificata, escludendo l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SORRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 21)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perch contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merit che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Con particolare riguardo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si evince dal complesso argomentativo della sentenza impugnata che i giudici territoriali abbiano svolto una insindacabile valutazione di merito attinente alla non particolare tenuit del fatto, essendo stato accertato che l’imputato era stato colto alla guida di u autoveicolo in condizioni chiaramente (e pericolosamente) incompatibili rispetto a tale attività, avuto riguardo alla sua riscontrata incertezza nel parlare e muoversi, alla presenza di alito vinoso e alla sua difficoltà ad arrestare l’automezzo quando era stato sottoposto a controllo.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il PeIsidente,