Particolare Tenuità del Fatto e Guida in Stato di Ebbrezza: Quando il Rischio è Troppo Alto
La guida in stato di ebbrezza è un reato che mette a serio rischio la sicurezza di tutti. Ma cosa succede quando la condotta è particolarmente grave? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in questi contesti, confermando che non tutti i reati possono essere considerati ‘lievi’. Questo principio è fondamentale per comprendere come la legge bilancia la necessità di punire comportamenti pericolosi con il principio di proporzionalità della pena.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un automobilista condannato dalla Corte di Appello di Roma per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver causato un incidente stradale. I controlli effettuati avevano rivelato un tasso alcolemico eccezionalmente elevato: 2,78 g/l alla prima prova e 2,53 g/l alla seconda, valori ben al di sopra della soglia legale. La condotta si è svolta sul Grande Raccordo Anulare di Roma, un’arteria stradale a grande scorrimento assimilabile a un’autostrada, dove la pericolosità di una guida incerta è massima. L’imputato, non accettando la condanna, ha presentato ricorso in Cassazione.
L’Applicazione del Particolare Tenuità del Fatto: Il Ricorso
L’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa si basava sulla presunta violazione di legge per la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale. Questa norma prevede, appunto, l’esclusione della punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, nonostante la gravità apparente, le circostanze concrete avrebbero dovuto portare il giudice a considerare il reato come non meritevole di sanzione penale. A sostegno della sua tesi, l’imputato ha depositato anche una memoria difensiva per insistere sull’accoglimento della richiesta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno ribadito che la valutazione sulla tenuità del fatto non è automatica, ma richiede un’analisi complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto. Per fare ciò, il giudice di merito deve fare riferimento ai criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, che includono:
* Le modalità della condotta
* Il grado di colpevolezza
* L’entità del danno o del pericolo
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente motivato la sua decisione di non applicare l’art. 131-bis. La Cassazione ha sottolineato come la valutazione del giudice di merito sia discrezionale e possa essere contestata solo in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In questa vicenda, la motivazione era solida e coerente. I giudici hanno evidenziato la particolare pericolosità della condotta dell’imputato, desumibile da tre elementi chiave:
1. Tasso alcolemico sensibilmente elevato: I valori riscontrati indicavano uno stato di ebbrezza profondo, incompatibile con una guida sicura.
2. Luogo della condotta: Guidare sul Grande Raccordo Anulare, una strada ad alto scorrimento, ha amplificato esponenzialmente il pericolo per gli altri utenti.
3. Aver provocato un incidente: La condotta non è rimasta solo un pericolo potenziale, ma si è concretizzata in un evento dannoso che ha messo a grave rischio la sicurezza stradale.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, delineano una condotta di tale gravità da escludere a priori la possibilità di considerarla di lieve entità.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione conferma che, sebbene il principio miri a evitare sanzioni penali per fatti minimi, non può essere invocato per ‘declassare’ comportamenti di elevato allarme sociale. La guida in stato di ebbrezza, specialmente quando caratterizzata da un tasso alcolemico molto alto e dall’aver causato un incidente su strade ad alta percorrenza, costituisce un pericolo grave e concreto che la legge non può tollerare né considerare di lieve entità. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende sancisce la netta posizione della giurisprudenza su questo tema, a tutela della sicurezza collettiva.
Quando può essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La sua applicazione richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
La guida in stato di ebbrezza con incidente può essere considerata un reato di lieve entità?
No, secondo questa ordinanza. Quando il tasso alcolemico è sensibilmente elevato (nel caso specifico, 2,78 g/l), la guida avviene su una strada a grande scorrimento e si provoca un incidente, la condotta è ritenuta particolarmente pericolosa e non può beneficiare della non punibilità per tenuità del fatto.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di Appello aveva correttamente applicato i principi di legge, motivando in modo logico e coerente la decisione di escludere la tenuità del fatto. La valutazione del giudice di merito, essendo discrezionale e ben motivata, non era sindacabile dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35364 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35364 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo ha condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. Deduce, con unico motivo, violazione di legge per mancata applicazione dell’art.131-bis cod. pen.
E’ stata depositata memoria difensiva con la quale i ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato. Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizi sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 d 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei princìpi sopra menzionati e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, in disparte le considerazioni sulla assenza di significative condotte successive al reato, ha comunque valutato le modalità particolarmente pericolose della condotta, atteso che l’imputato, che presentava un tasso alcolemico sensibilmente elevato rispetto ai parametri legali ( 2,53 g/I alla seconda prova e 2,78 alla prima prova) si era posto alla guida sul Grande r accordo/Inulare di Roma, strada a grande scorrimento rientrante nel novero delle autostrade, provocando un incidente, mettendo cosi a grave rischio la sicurezza stradale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente