Guida in stato di ebbrezza: quando la particolare tenuità del fatto non si applica?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di reati stradali: l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di guida in stato di ebbrezza. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione della gravità del reato non può fermarsi al solo titolo, ma deve considerare tutte le circostanze concrete del caso. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti di Causa
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di 6 mesi di arresto e 2000 euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza. Gli esami avevano rivelato un tasso alcolemico molto elevato (1,84 e 1,81 g/l), ben al di sopra della soglia più grave prevista dal Codice della Strada.
A rendere la situazione più seria, concorrevano due aggravanti: l’aver commesso il fatto in orario notturno e, soprattutto, l’aver provocato un incidente stradale autonomo, perdendo il controllo del proprio veicolo. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
La particolare tenuità del fatto e la decisione della Cassazione
Il ricorso dell’imputato viene giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno osservato che le censure mosse alla sentenza d’appello non erano nuove, ma si limitavano a riproporre questioni già correttamente esaminate e respinte nei gradi di merito.
La Corte d’Appello aveva negato la concessione del beneficio della non punibilità basandosi su una valutazione approfondita della gravità concreta del fatto. Questa valutazione è stata pienamente condivisa dalla Cassazione, che ha sottolineato come la condotta dell’imputato fosse tutt’altro che di lieve entità.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su elementi specifici che escludono la particolare tenuità del fatto. In primo luogo, il tasso alcolemico riscontrato superava di molto il limite minimo della soglia più alta di punibilità. Questo dato, da solo, indica un elevato grado di colpa e una significativa alterazione delle capacità psicofisiche del conducente.
In secondo luogo, le modalità della condotta sono state decisive. L’aver perso la padronanza del mezzo fino a causare un incidente stradale dimostra una pericolosità concreta non solo per sé stessi, ma per tutti gli utenti della strada. La Corte ha ribadito un principio consolidato, anche dalle Sezioni Unite (sentenza Tushaj, 2016), secondo cui per negare l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. è necessario guardare alla gravità complessiva del reato, includendo le modalità dell’azione e l’entità del danno o del pericolo.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma richiede una valutazione attenta di tutte le circostanze del caso. Nel contesto della guida in stato di ebbrezza, la presenza di un tasso alcolemico particolarmente elevato, unita alla causazione di un incidente, costituisce un indicatore di gravità tale da precludere l’accesso a questo beneficio. La decisione sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e riafferma che condotte gravemente pericolose non possono essere considerate di lieve entità, anche quando non si verificano conseguenze tragiche.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nella guida in stato di ebbrezza?
Secondo questa ordinanza, la non punibilità è esclusa quando la gravità concreta del fatto è significativa. Tale gravità viene desunta da elementi come un tasso alcolemico molto superiore alla soglia massima, le modalità della condotta che portano alla perdita di controllo del veicolo e l’aver causato un incidente, creando un pericolo per gli altri utenti della strada.
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare la gravità del fatto nel caso specifico?
La Corte ha valorizzato la combinazione di tre elementi: l’elevato tasso alcolemico (1,84 e 1,81 g/l), la modalità della condotta (perdita di padronanza del mezzo) e la conseguenza diretta di tale condotta (la causazione di un incidente), che ha generato una concreta situazione di pericolo.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere motivi già respinti in appello?
Se il ricorso non formula critiche specifiche e nuove contro la decisione della Corte d’Appello, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente respinte nel grado precedente, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1981
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Asti del 3 novembre 2022, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2000 di ammenda, con revoca della patente di guida, in ordine al reato di cui all’ art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis, cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza un veicolo Fiat Panda (esito accertamento 1,84 ed 1,81 g/1), con l’aggravante di aver provocato un incidente autonomo e di aver commesso il fatto in orario notturno; condotta tenuta in Asti, il 3 novembre 2022.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di ricorso, con il quale deduce vizio della motivazione quanto alla entità della pena ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
Va rilevato che lo stesso riproduce, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, riferendosi alla concreta gravità del fatto (valutato non per il mero titolo del reato, ma perché il tasso alcolemico superava di non poco il limite minimo della soglia più alta di punibilità, la modalità della condotta, la causazione di un incidente per aver perso la padronanza del mezzo con conseguente pericolosità per gli utenti della strada) ed al grado della colpa, elementi espressivi di una non lieve entità del fatto di reato, il diniego della concessione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131- bis cod. pen. La motivazione è quindi conforme all’orientamento espresso da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, ed alle altre successive).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.