Particolare tenuità del fatto: La Cassazione chiarisce i limiti in caso di condotta abituale
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema giudiziario, consentendo di escludere la punibilità per reati considerati di lieve entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, specialmente quando l’autore del reato dimostra una tendenza a delinquere. Con l’ordinanza n. 17599 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su questo tema, stabilendo un principio chiaro in materia di guida senza patente reiterata: la condotta abituale esclude il beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese, sia in appello dalla Corte di Palermo, per due violazioni dell’art. 116, comma 15, del Codice della Strada, commesse a breve distanza di tempo. Nello specifico, l’imputato era stato sorpreso a guidare un veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida in due diverse occasioni nel giro di meno di un mese.
Il Ricorso in Cassazione e la Tesi Difensiva
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. La difesa sosteneva che le corti inferiori avessero errato nel non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La tesi si basava sull’idea che il reato contestato fosse, in sé, di gravità modesta e che, pertanto, dovesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Particolare tenuità del fatto e abitualità: Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura generica e non in grado di scalfire la solida motivazione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno articolato il loro ragionamento su alcuni punti cardine:
1. La Reiterazione della Condotta: La Corte territoriale aveva correttamente negato il beneficio sottolineando la reiterazione della condotta illecita. Meno di un anno prima dei fatti in esame, l’imputato era già stato sorpreso per ben tre volte alla guida senza patente. Questo quadro indicava una personalità incline alla violazione delle norme e una condotta tutt’altro che occasionale.
2. La Concretezza del Disvalore: Richiamando un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Tushaj, n. 13681/2016), la Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla tenuità dell’offesa non deve essere fatta in astratto, considerando la gravità del tipo di reato, ma in concreto. È la specifica manifestazione del reato che ne determina il disvalore. In questo caso, la ripetizione seriale della condotta ne aggravava significativamente il disvalore, rendendola incompatibile con il concetto di “tenuità”.
3. L’Ostacolo della Condotta Abituale: Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 131-bis c.p. Il comma 1 della norma richiede che il comportamento non sia abituale per poter applicare il beneficio. Il comma 3 chiarisce ulteriormente che il comportamento è considerato abituale quando si tratta di reati che hanno ad oggetto “condotte plurime, abituali e reiterate”. La Corte ha evidenziato come la recidiva specifica nel biennio sia un elemento costitutivo del reato di guida senza patente contestato, il che dimostra intrinsecamente la natura abituale del comportamento dell’imputato.
Conclusioni: L’Importanza della Condotta Complessiva
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la valutazione per la concessione della particolare tenuità del fatto non può limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve tenere conto della condotta complessiva dell’autore. Quando un comportamento illecito, come la guida senza patente, viene ripetuto sistematicamente, esso perde il carattere di occasionalità e tenuità, trasformandosi in una condotta abituale che, per espressa previsione normativa, osta all’applicazione della causa di non punibilità. La decisione rappresenta un importante monito: la clemenza prevista per i fatti lievi non può trasformarsi in un’ingiustificata tolleranza verso chi persevera nella violazione della legge.
È possibile ottenere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di guida senza patente?
In teoria sì, ma questa ordinanza chiarisce che il beneficio è escluso se la condotta è reiterata. Nel caso specifico, le ripetute violazioni commesse dall’imputato in un breve arco temporale sono state considerate prova di un comportamento abituale, rendendo inapplicabile l’art. 131-bis c.p.
Come viene valutata la ‘tenuità’ di un reato secondo la Corte di Cassazione?
La valutazione non si basa sulla gravità astratta del tipo di reato previsto dalla legge, ma sul ‘disvalore concreto’ della specifica azione commessa. Una singola violazione potrebbe essere considerata lieve, ma la sua ripetizione sistematica ne aggrava il disvalore, escludendo la tenuità.
Cosa si intende per ‘comportamento abituale’ ai fini dell’esclusione dell’art. 131-bis c.p.?
Secondo la norma e l’interpretazione della Corte, il comportamento è abituale quando si tratta di reati che presuppongono condotte plurime e reiterate. Nel caso della guida senza patente, la recidiva specifica nel biennio è un elemento costitutivo del reato stesso, qualificando automaticamente la condotta come abituale e precludendo l’accesso al beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese per due violazioni dell’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesse in Termini Imerese il 7 settembre e il 10 ottobre 2019.
Con unico motivo di ricorso, l’imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione per avere i giudici di merito escluso la applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che si tratta di censura generica che omette di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale il beneficio invocato non poteva essere concesso per la reiterazione della condotta illecita, perché meno di un anno prima dei fatti per cui si procede per ben tre volte COGNOME era stato sorpreso alla guida di un veicolo, per la negativa personalità emergente dai numerosi precedenti penali.
Rilevato che il ricorrente si limita a ricordare che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen è stata ritenuta anche con riferimento a reati di maggiore gravità rispetto a quello per cui si procede. Ritenuto che si tratti di argomento privo di pregio, atteso che, ai fini della applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. «non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. E la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (così testualmente, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Rilevato ancora che, ai sensi dell’art. 131 bis, comma 1, cod. pen. l’offesa può essere ritenuta di particolare tenuità solo se «il comportamento risulta non abituale» e, al comma 3 della medesima disposizione si chiarisce che il comportamento è abituale «nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Considerato che tale condizione ricorre nel caso di specie atteso che la recidiva specifica nel biennio è elemento costitutivo del reato per cui si procede.
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condanNOME al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il PreMdente