Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 30/11/1995
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenz confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto emessa in data 14.07.202 che aveva condannato NOME COGNOME all’ammenda di euro 4.700 per i reati di cui agli articoli 186, co.2, lett. c) e 115, co.15, D.Lvo. 30 aprile 285.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, c il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relaz all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 1 cod. pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.p
I motivi di ricorso riproducono doglianze già adeguatamente vagliate disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag.
3.1. In relazione all’omesso riconoscimento della causa di esclusione de punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 b pen., con argomentazioni logiche e coerenti, la Corte di appel sottolinea la gravità del fatto commesso, desunta, in particolare, d circostanza che il ricorrente si era posto alla guida del veicolo aver assunto bevande alcoliche ed in mancanza della patente, in quanto mai conseguita (cfr. S.U. n. 13681 del 25/02/ 2016, Rv. 266590). Inoltre, quanto al reato di cui all’art. 116, comma 15, Cd non sussiste il requisito della non abitualità del comportamen previsto dall’art. 131 bis cod.pen. in quanto il COGNOME era stato fermato in data 28.10.2021 e sanzionato in via amministrativa per essersi posto alla guida del motociclo sprovvisto di patente. La cau di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto infatti applicabile alla contravvenzione di guida senza paten difettando in essa il prescritto requisito della non abituali comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva biennio (Sez.4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).
3.2. GLYPH La Corte di merito ha negato il riconoscimento delle attenuant generiche in mancanza di elementi positivamente valutabili a riguardo (pag. 2). Anche sul punto la sentenza fa corretta applicazione del pronunce di questa Corte di legittimità secondo cui il mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform
dell’art.
62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della
quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza
dell’imputato(Sez. 4 ,n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n.
39566 del 16/02/2017, Rv. 270986;Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014,
Rv. 260610, cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509).
3.3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma in data 14 luglio 2025.