Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6481 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MQIIVAZIONE
Con sentenza del 13 giugno 2023 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 22 dicembre 2021 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, ha revocato la disposta confisca disponendo la restituzione dei telefoni oggetto di sequestro, altresì confermando in mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa la pena inflitta a COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha negato l’applicabilità della speciale causa di esclusione della punibilità alla luce della natura “pesante” della sostanza stupefacente, particolarmente nociva per la salute pubblica, nonché della circostanza, riferita dall’acquirente del crack, dell’essere il ricorrente il propr illecito fornitore “di riferimento”. In tal senso la Corte territoriale, con iter argomentativo neppure specificamente contestato, ha inteso non illogicamente dedurre la non particolare tenuità dell’offesa basata sui parametri di gravità del fatto ai sensi dell’art. 133 cod.pen. In tema di stupefacenti, la fattispecie di liev entità di cui al comma quinto dell’art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. sono invero fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l’entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, COGNOME, Rv. 281572; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016 Ud., COGNOME, Rv. 268258).
L’applicabilità della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 richiede, dunque la valutazione della particolare tenuità del fatto che è stata motivatamente esclusa non rilevando la circostanza dedotta della compatibilità della menzionata causa di non punibilità nel caso di pregresse denunce, avendo la corte territoriale escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di altri elementi da cui ha tratto la pericolosità dell’offesa.
La Corte territoriale ha correttamente applicato i princip l’impugnazione ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in proposito.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza delle censure svolte.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cor costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elemen ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigli e e,st nsore
Il Presidente