Particolare tenuità del fatto: quando la gravità della condotta la esclude
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire condotte formalmente illecite ma concretamente inoffensive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce però i limiti di applicazione di tale norma, specialmente in materia di stupefacenti, ribadendo che la gravità complessiva della condotta è un elemento decisivo. Analizziamo insieme la decisione per capire meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, emessa prima dal Tribunale e poi confermata dalla Corte d’Appello, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione era stata rinvenuta una quantità significativa di marijuana, già suddivisa e pronta per la cessione a terzi. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando i motivi proposti come manifestamente infondati e generici. I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’appello non si confrontasse adeguatamente con le solide argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e respinte correttamente nel merito.
Particolare tenuità del fatto e valutazione della condotta
Il punto centrale della decisione riguarda l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha sottolineato che, al di là di ogni questione giuridica, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso i presupposti per la non punibilità. La valutazione non può basarsi solo sulla natura del reato, ma deve considerare la gravità complessiva della condotta e l’entità dell’offesa al bene giuridico tutelato. Nel caso specifico, due elementi sono risultati decisivi:
1. Il quantitativo consistente: la sostanza sequestrata avrebbe permesso di ricavare migliaia di dosi, un dato che di per sé indica un’offesa non trascurabile.
2. La professionalità e sistematicità: la condotta dell’imputato non era occasionale, ma denotava una preparazione professionale e sistematica finalizzata alla cessione, un elemento che aggrava la valutazione complessiva del fatto.
Questi fattori, nel loro insieme, delineano una condotta la cui gravità è incompatibile con la nozione di “particolare tenuità”.
Recidiva e bilanciamento delle circostanze
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato respinto. L’imputato chiedeva che le attenuanti generiche venissero considerate prevalenti sulla recidiva. La Corte ha ricordato che, nel caso di specie, era stata riconosciuta la recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale. Questa specifica forma di recidiva preclude per legge al giudice la possibilità di effettuare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti. La decisione della Corte d’Appello di considerarle al più equivalenti, e quindi di non diminuire la pena, è stata pertanto ritenuta corretta e immune da censure.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la propria decisione di inammissibilità sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi del ricorso. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente non fossero in grado di scalfire la logicità e la coerenza della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e lineare sia per escludere la particolare tenuità del fatto, basandosi sulla gravità concreta della condotta (quantitativo e preparazione professionale), sia per negare la prevalenza delle attenuanti generiche, in virtù del divieto normativo imposto dalla specifica forma di recidiva contestata. Il ricorso, pertanto, si è risolto in una mera riproposizione di questioni già adeguatamente decise, senza introdurre elementi di critica pertinenti e specifici.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria sui limiti dell’istituto della particolare tenuità del fatto. La sua applicazione non è automatica ma richiede una valutazione complessiva della condotta, che tenga conto di tutti gli indicatori della sua gravità, come la quantità del bene oggetto del reato e le modalità dell’azione. Inoltre, la pronuncia ribadisce la rigidità della disciplina sulla recidiva qualificata, che impedisce al giudice di operare un bilanciamento favorevole all’imputato con le circostanze attenuanti. La declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve anche a sanzionare l’uso dilatorio dello strumento processuale.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati di droga?
Secondo la sentenza, la particolare tenuità del fatto non si applica quando la condotta è grave. La gravità è desunta da elementi come il consistente quantitativo di stupefacente, tale da poter ricavare migliaia di dosi, e una preparazione professionale e sistematica finalizzata alla cessione.
Le circostanze attenuanti generiche possono prevalere sulla recidiva?
Dipende dal tipo di recidiva. Nel caso esaminato, era stata contestata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, del codice penale. Questa specifica forma di recidiva impedisce per legge al giudice di dichiarare le circostanze attenuanti prevalenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, specialmente quando il ricorso appare palesemente infondato e dilatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenuta nella sua abitazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. e alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto, a prescindere dai profili di diritto intertemporale su cui il ricorrente fonda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., il giudice distrettuale ha escluso i presupposti di applicabilità della disposizione pin ragione della gravità della condotta e dell’offesa, trattandosi di detenzione di un consistente quantitativo di stupefacente da cui erano ricavabili dose misurate in migliaia e la condotta risultava altresì improntata ad una professionale e sistematica preparazione dello stupefacente ai fini della cessione.
Manifestamente infondato è altresì il motivo concernente il trattamento sanzionatorio atteso che con motivazione congrua e lineare, che si sottrae al sindacato di legittimità, la sentenza impugnata ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del rilievo assorbente della recidiva riconosciuta (art.99 comma 4 cod.pen. che preclude un giudizio di prevalenza delle attenuanti) e della gravità del reato desunta dagli elementi circostanziali della condotta.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il P sidente