Particolare Tenuità del Fatto: Esclusa se la Condotta Dimostra Grave Intento Criminoso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23513/2024, ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questo beneficio non è un automatismo, ma richiede una valutazione complessiva che può essere esclusa quando la condotta, seppur legata a un reato minore, manifesta una gravità intrinseca e un’elevata intensità di dolo. Il caso in esame riguarda un soggetto che, non limitandosi a un semplice allontanamento non autorizzato, ha addirittura lasciato il territorio nazionale.
I Fatti del Caso
Un individuo, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione dell’art. 131 bis del codice penale. La difesa sosteneva che l’allontanamento fosse giustificato da un lutto improvviso. Tuttavia, le corti di merito avevano accertato che l’imputato non si era semplicemente allontanato, ma era espatriato, dimostrando una volontà di sottrarsi ai propri obblighi ben più radicata e grave di quanto la giustificazione potesse far pensare.
La Causa di Non Punibilità per Particolare Tenuità del Fatto
L’articolo 131 bis del codice penale permette al giudice di non procedere alla punizione quando un reato, per le sue modalità, per l’esiguità del danno o del pericolo e per il grado della colpevolezza, risulta di particolare tenuità del fatto. Per applicare questo istituto, il giudice deve compiere una valutazione globale che tenga conto di tutti gli indicatori della fattispecie concreta. Non basta guardare solo al tipo di reato, ma è necessario analizzare il comportamento dell’agente nel suo complesso. La finalità della norma è quella di evitare l’uso della sanzione penale per fatti che, pur costituendo reato, non presentano un reale bisogno di punizione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione e il concetto di offensività minima
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la decisione dei giudici di merito. La motivazione della Corte si concentra sulla corretta applicazione dei principi che regolano la particolare tenuità del fatto.
I giudici hanno sottolineato che la valutazione richiesta dall’art. 131 bis c.p. deve portare a un giudizio di ‘minima offensività’ del fatto concreto. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la condotta dell’imputato fosse, al contrario, di ‘estrema gravità’. L’elemento decisivo non è stato il semplice allontanamento, ma l’aver espatriato. Questo comportamento, secondo la Cassazione, non è compatibile con una situazione di emergenza emotiva come un lutto, ma dimostra una ‘notevole intensità di dolo’, ovvero una forte e deliberata volontà di violare la legge e sottrarsi agli obblighi imposti.
L’espatrio è stato interpretato come un atto che trascende la semplice violazione e manifesta un disprezzo per le prescrizioni dell’autorità giudiziaria, rendendo impossibile qualificare il fatto come di lieve entità. La congrua motivazione della Corte d’Appello, che aveva escluso la minima offensività, è stata quindi ritenuta corretta e immune da censure.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere superficiale o basarsi solo sulla qualificazione giuridica del reato. È necessario un esame approfondito della condotta complessiva, del danno e della colpevolezza. Un comportamento che, come l’espatrio in violazione di una misura restrittiva, denota una particolare determinazione a delinquere e una grave insubordinazione, preclude l’accesso al beneficio della non punibilità. La decisione serve da monito: anche per reati minori, la gravità del comportamento concreto e l’intensità dell’intento criminale restano criteri fondamentali per il giudizio penale.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando la valutazione complessiva della condotta, del danno e della colpevolezza rivela che il fatto non è di minima offensività ma, al contrario, di ‘estrema gravità’, come nel caso di un’azione che dimostra una notevole intensità di dolo.
Perché l’essersi allontanato e aver espatriato è stato considerato un fatto di estrema gravità?
Perché l’espatrio non è stato visto come un semplice allontanamento non autorizzato, ma come un’azione che dimostra una volontà deliberata e intensa di violare la legge. Questo comportamento è stato interpretato come una manifestazione di una colpevolezza significativa, incompatibile con il concetto di ‘particolare tenuità’.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso determinata in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME con il qu si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa;
considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Corte, second quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva fattispecie concreta, che all’esito della attenta valutazione degli indicatori relativi alla c al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività (Sez. 6, n. 35195 d 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311), i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto, ritenendolo, anzi, di estrema gravità, essendosi l’imputato limitato ad allontanarsi senza autorizzazione per un lutto improvviso, m era addirittura espatriato, così dimostrando una notevole intensità di dolo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consiglir estensore
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